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ISSN 3103-5558
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Contributo NASpI e lavoratori extra

autore: 
Redazione
Marzo 16, 2025

Sommario: 1. Contributo adizionale Naspi: nuove indicazioni INPS 2. Ambito di applicazione 3. Modalità di recupero del contributo

1. Contributo addizionale NASpI: nuove indicazioni INPS 

L’INPS, con il Messaggio n. 913 del 14 marzo 2025, ha fornito chiarimenti aggiuntivi in merito all’applicazione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale NASpI. L’intervento si pone come integrazione alla Circolare n. 91 del 4 agosto 2020 e mira a fornire chiaririmenti rispeto alle attività escluse dall’obbligo contributivo.

2. Ambito di applicazione

L’esonero si applica ai contratti stipulati con i cosiddetti "lavoratori extra", impiegati per servizi speciali di durata non superiore a tre giorni nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, come previsto dall’articolo 29, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2015.

Con il recente aggiornamento, l’INPS ha incluso nell’esonero anche le attività di:

  • Mense e ristorazione collettiva (Codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05)
  • Catering e servizi affini (Codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05)

3. Modalità di recupero del contributo

Per i datori di lavoro che hanno già versato il contributo addizionale NASpI nei periodi di paga successivi al gennaio 2020, l’INPS ha indicato le modalità per il recupero delle somme tramite il flusso UniEmens. Il recupero dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione del Messaggio, utilizzando il codice causale “L810” all’interno della sezione della dichiarazione UniEmens.

Se i lavoratori extra non risultano più in forza, i datori di lavoro dovranno inviare un flusso di regolarizzazione relativo all’ultimo mese di attività del dipendente, specificando il codice indicato per il rimborso.

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