Commento a Corte d'Appello di Lecce, 6 luglio 2026, n. 589 Avv. Samuele Valente Massima In tema di indebito […]

Sommario: 1. La regola generale e il precedente orientamento 2. Cosa cambia con la circolare n. 92/2026 3. I limiti al riconoscimento 4. Riflessi operativi per aziende e consulenti
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e il Coordinamento Generale Medico Legale dell'INPS hanno rivisto le indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale. La novità, adottata su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, estende la copertura al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato anche nell'ipotesi di visita ambulatoriale, finora esclusa.
Per ottenere l'indennità di malattia il lavoratore deve presentare il certificato redatto il primo giorno dell'evento e attestante l'incapacità temporanea al lavoro. L'articolo 2, comma 3, del Regolamento per le prestazioni economiche adottato dall'INAM il 10 aprile 1963 (ratificato con D.M. 16 maggio 1963) àncora la decorrenza dell'indennità giornaliera al giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato o, in mancanza, alla data della prima visita medica.
Su questa base l'Istituto aveva chiarito, con le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 1981, n. 63 del 1991 e n. 147 del 1996, che il primo giorno dell'evento coincide in via generale con la data di rilascio della certificazione. Si tratta di un dato tutt'altro che formale: da esso dipendono il computo della carenza (i primi 3 giorni non indennizzati dall'INPS), le percentuali di indennizzo, il periodo massimo assistibile e l'eventuale applicazione delle sanzioni, ad esempio per assenza alla visita medica di controllo.
L'unica apertura riguardava la visita domiciliare: il giorno precedente al rilascio veniva riconosciuto solo se il medico valorizzava nel certificato il campo "Dichiara di essere ammalato dal…" con l'indicazione del giorno immediatamente antecedente e barrava la sezione relativa alla visita a domicilio. Sezioni già presenti nel modulo cartaceo OPM/1 e poi recepite nel certificato telematico (disciplinare tecnico allegato al D.I. 18 aprile 2012). La ratio era evitare di penalizzare il lavoratore quando la visita non avviene nello stesso giorno della chiamata, tenuto conto della facoltà — confermata dall'art. 43, comma 6, dell'ACN 15 gennaio 2026 — riconosciuta al Medico di Medicina Generale di effettuare la visita domiciliare richiesta entro le ore 12.00 del giorno successivo.
L'INPS prende atto della trasformazione dell'assistenza territoriale e del ruolo del MMG: la progressiva diminuzione del numero dei medici di medicina generale, i maggiori carichi di lavoro e l'incremento dei compiti organizzativi rendono spesso impossibile ricevere il paziente in tempi immediati, anche per la prassi ormai diffusa di programmare gli accessi in ambulatorio al fine di evitare il sovraffollamento delle sale d'attesa.
Da qui l'interpretazione evolutiva della disposizione: fermo restando che l'evento di malattia decorre in via generale dalla data di redazione del certificato, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare e nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, la tutela previdenziale è riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato pur in presenza di visita ambulatoriale. Viene così superato il precedente orientamento applicativo, che limitava il beneficio alla sola visita domiciliare.
L'estensione non è priva di paletti. Il riconoscimento del giorno precedente non opera quando:
Resta inoltre ferma la necessità che il medico valorizzi correttamente il campo relativo alla dichiarazione di malattia: il dato certificativo continua a costituire il presupposto della tutela, che poggia sulla valutazione clinica dello stato di incapacità temporanea al lavoro.
L'intervento sposta potenzialmente indietro di un giorno la decorrenza dell'evento in un numero significativo di casi, con effetti a catena su carenza, percentuali di indennizzo, conteggio del periodo massimo indennizzabile e collocazione delle fasce di reperibilità per le visite di controllo. Nei rapporti in cui il CCNL pone a carico del datore di lavoro l'integrazione dell'indennità o il trattamento dei giorni di carenza, l'anticipazione incide direttamente sul costo del lavoro e sulla corretta esposizione in UniEmens.
È dunque opportuno, in fase di elaborazione dei cedolini, verificare la coerenza tra data di rilascio del certificato, data dichiarata di inizio malattia e giornata di calendario, in particolare per le certificazioni che indicano come primo giorno un lunedì o il giorno successivo a una festività infrasettimanale: sono proprio le ipotesi in cui il riconoscimento resta escluso. Il criterio, come già in passato, vale anche per le certificazioni di continuazione e ricaduta.