Il punto di incontro per chi si interfaccia  quotidianamente con il diritto del lavoro
ISSN 3103-5558
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Part-time verticale ciclico: focus

autore: 
Redazione
Marzo 15, 2025

Sommario: 1. Le caratteristiche del part-time verticale ciclico 2. Gli aspetti contrattuali 3. Effetti previdenziali

1. Le caratteristiche del part-time verticale ciclico

Il part-time verticale ciclico rappresenta una soluzione contrattuale che consente di alternare periodi di lavoro a periodi di inattività durante l’anno. A differenza del part-time tradizionale, che prevede una riduzione delle ore su base settimanale, questa formula distribuisce il lavoro su base annua, consentendo al dipendente di lavorare solo in alcuni mesi dell’anno, come nel caso di un impiego da aprile a ottobre. Durante i mesi di inattività, il lavoratore non percepisce stipendio ma conserva il diritto al proprio posto di lavoro.

2. Gli aspetti contrattuali

Per definire correttamente il rapporto di part-time verticale ciclico è necessario specificare nella lettera di assunzione due aspetti fondamentali:

  • durata della prestazione lavorativa;
  • collocazione temporale dell’orario di lavoro.

Deve essere puntualmente indicato il periodo di lavoro effettivo durante l’anno e quello di “non lavoro” nel quale il lavoratore rimarrà a casa senza stipendio ma con conservazione del posto di lavoro. 

Il lavoratore, inoltre, matura i ratei (mensilità aggiuntive, ferie, R.O.L., Tfr, ecc.) nei periodi in cui lavora e in proporzione al suo orario di lavoro part-time.

3. Effetti previdenziali

L’Inps, con circolare 74/2021, ha specificato inoltre che i periodi di “non lavoro” di un lavoratore part-time verticale ciclico:

  • vengono conteggiati per intero ai fini del diritto al raggiungimento della pensione;
  • non rilevano ai fini del versamento contributivo.

L’Istituto specifica, però, che per il riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione annuale (52 settimane) è necessario che venga accreditata la retribuzione minima prevista per l’anno di riferimento; diversamente, il numero delle settimane riconosciute sarà pari al rapporto tra l’imponibile retributivo annuo del lavoratore e il minimale settimanale pensionistico in vigore nell’anno di riferimento, che per l'anno 2025 risulta pari a 241,36 euro.

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