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ISSN 3103-5558
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Fringe benefit auto: nuove regole

autore: 
Redazione
Settembre 13, 2026

Fringe benefit, specifiche sul regime applicabile

Sommario: 1. Il quadro anteriore al Decreto Omnibus 2. La nuova formulazione dell’articolo 51 3. Le due maggiorazioni della base imponibile 4. Il regime transitorio riscritto 5. Riflessi operativi per aziende e consulenti

Con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (cosiddetto Decreto Omnibus), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, il legislatore delegato riscrive i criteri di determinazione del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. L’intervento, contenuto nell’articolo 2 del decreto, modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR: viene abbandonato il vincolo della nuova immatricolazione introdotto dalla legge di Bilancio 2025, sono introdotte due maggiorazioni della base imponibile ed è riscritto il regime transitorio. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026.

1. Il quadro anteriore al Decreto Omnibus

L’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 aveva superato il criterio fondato sui grammi di anidride carbonica emessi, sostituendolo con un criterio ancorato alla tipologia di alimentazione del veicolo. Concorre alla formazione del reddito il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sul costo chilometrico desumibile dalle tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia. La percentuale scende al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in e al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

2. La nuova formulazione dell’articolo 51

L’articolo 2 del decreto elimina ogni riferimento alla nuova immatricolazione e al momento della stipulazione del contratto. Il valore imponibile si determina assumendo il 50 per cento dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico ACI, “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti”. Restano ferme le percentuali ridotte del 10 e del 20 per cento.

La misura del benefit dipende quindi dalla sola alimentazione del veicolo, senza più la tripartizione fra data dell’ordine, data di immatricolazione e data di consegna che aveva generato il contenzioso interpretativo del 2025. 

3. Le due maggiorazioni della base imponibile

La novità di maggiore impatto operativo è l’introduzione di due incrementi del valore convenzionale:

  • il valore determinato secondo il primo e il secondo periodo della norma è incrementato del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
  • in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore è incrementato del 5 per cento.

Le due maggiorazioni sono cumulabili: per un veicolo datato e dotato di optional non tabellati l’incremento complessivo della base imponibile raggiunge il 55 per cento rispetto al calcolo ordinario. Il criterio dell’anzianità prescinde dall’alimentazione e dalla forma di acquisizione del mezzo, valendo anche per il leasing e per il noleggio a lungo termine: rileva unicamente la data di prima immatricolazione.

Il riferimento al “quinto anno successivo” merita attenzione. Letteralmente la maggiorazione scatta dal sesto anno, poiché l’anno di prima immatricolazione non si computa. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Amministrazione finanziaria, trattandosi di un dato che incide direttamente sul calcolo mensile.

4. Il regime transitorio riscritto

Il comma 3 dell’articolo 2 sostituisce integralmente il comma 48-bis della legge n. 207/2024. La disciplina vigente al 31 dicembre 2024, parametrata alle emissioni di anidride carbonica, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. Decorso tale termine, anche a questi veicoli si applica la maggiorazione del 50 per cento.

Il dato più rilevante sul piano gestionale è l’estensione espressa del regime ai casi in cui i veicoli siano concessi in uso promiscuo “ad altro dipendente”. La riassegnazione interna non configura più una nuova concessione con conseguente cambio di regime: il trattamento fiscale segue il veicolo e non l’assegnatario.

Il comma 4 estende ai veicoli rientranti nel comma 48-bis la sola regola sugli accessori, a decorrere dal 1° gennaio 2026, facendo però salvi i comportamenti assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 ed escludendo il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. Il comma 5 dispone l’applicazione delle nuove regole dal periodo d’imposta 2026, anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 estranei al perimetro del comma 48-bis.

5. Riflessi operativi per aziende e consulenti

Il primo adempimento è il censimento della flotta. Per ogni veicolo in uso promiscuo occorre acquisire la data di prima immatricolazione e individuare i mezzi che nel corso del 2026 superano la soglia del quinquennio: sono quelli sui quali la base imponibile aumenta della metà, con effetti immediati su imponibile fiscale, imponibile contributivo ed esposizione in UniEmens.

Poiché le disposizioni decorrono dal periodo d’imposta 2026 mentre il decreto è in vigore da agosto, i valori già esposti nei cedolini dei mesi precedenti vanno rideterminati in sede di conguaglio, con possibili recuperi su ritenute e contribuzione. La verifica riguarda anche i veicoli assegnati nel 2025 fuori dal perimetro del comma 48-bis, finora gestiti con criteri ricostruttivi e ora ricondotti al criterio forfetario.

Sul fronte degli allestimenti è opportuno mappare gli optional non compresi nelle tabelle ACI e rivedere le clausole delle car policy: la maggiorazione del 5 per cento non opera quando l’accessorio è direttamente acquistato dal lavoratore, mentre le somme trattenute al dipendente, comprese quelle riferite ad accessori e allestimenti, restano deducibili dal valore del benefit. La riassegnazione dei veicoli già in flotta torna infine a essere una leva utilizzabile senza rischio di cambio di regime, elemento da considerare nella programmazione dei rinnovi e nella definizione dei pacchetti retributivi.

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