Sommario: 1. Il dovere di obbedienza del lavoratore 2. La contestazione disciplinare 3. Le sanzioni disciplinari: quali sono? 1. […]

Sommario: 1. Risposta n. 77/2025 2. La fattispecie in esame 3. I premi di risultato "ad personam" sono assoggettati a tassazione ordinaria
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 77 del 20 marzo 2025, ha chiarito il trattamento fiscale della quota di retribuzione variabile (cd. MBO) convertita in prestazioni di welfare aziendale.
Un’azienda ha chiesto se la quota di retribuzione variabile, legata al raggiungimento di obiettivi aziendali e/o collettivi e convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, possa essere esclusa da imposizione fiscale.
L’Agenzia ha ribadito che, secondo l'articolo 51 del TUIR, qualsiasi somma erogata in relazione al rapporto di lavoro dipendente è imponibile, salvo specifiche deroghe. Tali deroghe, avendo carattere agevolativo, non possono essere estese a casistiche diverse da quelle previste dalla normativa.
In particolare, i benefit possono essere detassati solo se destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee. Nel caso della quota di retribuzione variabile, essendo un incentivo legato alla performance individuale e riservato a un gruppo ristretto di lavoratori (principalmente quadri e, in misura minore, impiegati), non rientra tra le ipotesi agevolabili.
L’Agenzia ha quindi precisato che la conversione della quota di retribuzione variabile (cd. MBO) in welfare aziendale non consente di beneficiare di alcuna detassazione. Di conseguenza, tali somme restano imponibili e devono essere assoggettate alla tassazione ordinaria. Pertanto, questa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate conferma che i premi di risultato “ad personam” non godono di agevolazioni fiscali.