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Rinnovo del CCNL Dirigenti industria

autore: 
Redazione
Novembre 26, 2024

Il 13 novembre 2024 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) Dirigenti industria, con validità dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027.

Le principali novità riguardano:

1. Qualifica

L'articolo 1, comma 1, del CCNL Dirigenti Industria specifica che il dirigente è definito come colui che, ove sussistano tutte le condizioni elencate, esercita le proprie funzioni con l'obiettivo di promuovere, coordinare e gestire il raggiungimento degli obiettivi, non necessariamente di tutta l'impresa, ma anche solo di un suo "ramo autonomo". Quest'ultimo concetto rappresenta una novità rispetto alla disciplina previgente, che non contemplava questa specificazione.

Il comma 2 dello stesso articolo introduce, nell'elenco esemplificativo della definizione di dirigente, le cosiddette figure apicali. Questi soggetti sono descritti come "figure professionali di più elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale, che contribuiscono a definire e a realizzare in piena autonomia gli obiettivi dell'impresa o di un suo ramo autonomo".

2. Retribuzione: TMCG e Una Tantum

Il rinnovo del CCNL Dirigenti industria prevede un miglioramento della retribuzione minima del dirigente (TMCG): 80.000,00 euro per l'anno 2025 e 85.000,00 euro per l'anno 2026. A questa retribuzione possono senz'altro aggiungersi superminimi, aumenti di anzianità, ecc.

A copertura dell'anno 2024 è riconosciuto, entro il mese di marzo 2025, un importo una tantum pari al 6% del trattamento economico annuo lordo fruito nel 2024. Tale importo è garantito al sussistere dei seguenti requisiti:

  1. dirigenti che risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2019;
  2. dirigenti che fruiscano nel 2024 di un trattamento economico annuo lordo, come definito dall’art. 3, comma 3, del CCNL, fino a 100.000,00 euro;
  3. dirigenti che, nel periodo di vigenza del precedente rinnovo (dal 1° gennaio 2019) e fino al momento di stipula del presente contratto (13 novembre 2024), non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura, tranne quelli dovuti per l’adeguamento al TMCG e tranne gli aumenti di anzianità.

Le misure di welfare riconosciute alla generalità dei dipendenti fruite dal dirigente, le corresponsioni una tantum e i compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (MBO), non costituiscono "aumenti" o "compensi in natura" idonei a escludere il riconoscimento dell'importo una tantum descritto.

3. Compensi di importo variabile legati ad indici e/o risultati

L'articolo 6 bis impone alle imprese di "adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati, che devono computare, ai fini della determinazione del compenso, i periodi di congedo di maternità e di paternità obbligatori e di congedo parentale". Pertanto, i sistemi di retribuzione variabile basati su indici e risultati devono essere un elemento fondamentale del contratto di lavoro del dirigente, in quanto la sua performance deve essere sempre più focalizzata sul conseguimento di obiettivi specifici dell'impresa.

4. Formazione e politiche attive

A partire dal 2025, l'azienda dovrà contribuire con una quota annua di 100,00 euro per ogni dirigente in servizio, destinata al finanziamento della Fondazione Fondirigenti.

5. Cultura d'impresa e manageriale

L'articolo 9 bis stabilisce le modalità per la diffusione della cosiddetta "cultura d'impresa", attribuendo un ruolo centrale all'associazione "4 Manager". Per finanziare tale associazione, è confermata una quota annua di 100,00 euro per ogni dirigente, a carico dell'azienda.

6. Trasferte e missioni

L'importo aggiuntivo, per il rimborso delle spese non documentabili in caso di trasferte, passa da 85,00 euro a 100,00 euro.

7. Malattia

Sono previsti 6 mesi di malattia aggiuntivi, oltre ai 12 mesi già stabiliti, nel caso di patologie oncologiche. Questi 6 mesi supplementari potranno essere usufruiti esclusivamente entro i primi tre anni dall'insorgenza della patologia.

8. Tutela della maternità, paternità e della genitorialità condivisa

L'articolo 11-bis prevede che:

  1. in vista o durante i periodi di astensione obbligatoria (di maternità o paternità) la/il dirigente, se lo desidera, potrà concordare con il datore, eventualmente con l’ausilio della RSA se presente, modalità per rimanere costantemente informata/o sulle attività di propria competenza e sulle novità operative della propria area e/o dell’azienda, al fine di facilitare il reinserimento nell’organizzazione al rientro;
  2. per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 D. Lgs. 151/2001 l'indennità prevista dall’art. 34 del decreto, nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, è integrata fino al 100 % per il primo mese di congedo;
  3. il diritto alla conservazione del posto e di rimanervi fino al compimento di 1 anno di vita del bambino, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, deve essere garantito al rientro dei periodi di congedo di maternità/paternità obbligatorio e, naturalmente, anche nel caso di fruizione, durante il primo anno di vita del bambino, dei periodi di congedo parentale, salvo che la/il dirigente vi rinunci espressamente in sede protetta;
  4. le imprese hanno la possibilità di prevedere un più ampio periodo di congedo di paternità obbligatorio rispetto ai 10 giorni previsti per legge.

9. Copertura assicurativa (infortunio e malattia a causa di servizio)

A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono stati innalzati gli importi delle polizze di cui al comma 5 dell'articolo 12:

  1. innalzamento della copertura, nel caso di dirigente che non abbia figli a carico né coniuge, da 200.000 a 300.000,00 euro e, quando il nucleo familiare della/del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge, da 300.000 a 400.000,00 euro;
  2. modifica della quota a carico del dirigente da 200,00 a 300,00 euro annui.

10. Previdenza complementare

Modificata la contribuzione dovuta al fondo PREVIDAI (Articolo 18):

  1. alla quota minima a carico dell’impresa – pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 200.000,00 (precedentemente fissato a 180.000 euro) e nella misura minima di 4.800 euro – è stata aggiunta un’ulteriore quota del 2%;
  2. conseguentemente, la quota a carico del dirigente è stata fissata al 2% e non più al 4%, facendo sempre salva l’ipotesi che l’impresa possa farsi carico di un ulteriore 1%, nel qual caso il contributo a carico del dirigente rimane fissato in una quota percentuale di pari valore.

Il rinnovo del CCNL Dirigenti industria ha infine previsto un rafforzamento del ruolo dell'assistenza sanitaria integrativa attraverso la costituzione della IWS Spa (società creata su indicazione del FASI).

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