Sommario: 1. Il dovere di obbedienza del lavoratore 2. La contestazione disciplinare 3. Le sanzioni disciplinari: quali sono? 1. […]

A partire dal 1° gennaio 2015, l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) è stata incrementata al 17%, come stabilito dall’art. 1, comma 623, della legge n. 190/2014.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1040/2002, il diritto al pagamento del TFR si configura al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione, il trattamento maturato deve essere integralmente liquidato, mentre le differenze di rivalutazione derivanti dalla pubblicazione degli indici Istat possono essere regolate successivamente, in sede di conguaglio (vedi anche Cass. n. 4822/2002).
Per il trattamento di fine rapporto maturato a partire dal 2001 è stato introdotto un diverso regime fiscale (D.Lgs. 47/2000 e D.Lgs. 168/2001). La rivalutazione, che non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali, è soggetta a imposta sostitutiva e deve essere contabilizzata separatamente.
Il coefficiente di rivalutazione calcolato dall’Istat per il mese di novembre 2024 è fissato al 2,131939% (indice Istat 120,1).
In conformità agli articoli 2120, commi 4 e 5, del Codice Civile (legge n. 297/1982), il coefficiente sopra indicato si utilizza per calcolare la rivalutazione dei trattamenti accantonati al 31 dicembre 2023, al netto di anticipazioni ricevute e dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione stessa.