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Prime istruzioni sul Collegato Lavoro

autore: 
Redazione
Marzo 28, 2025

Sommario: 1. Prime istruzioni operative 2. La somministrazione di lavoro 3. Il lavoro stagionale 4. Il periodo di prova 5. Le dimissioni per fatti concludenti

1. Prime istruzioni operative 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, ha fornito le prime istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024). Le principali tematiche trattate includono la somministrazione di lavoro, le attività stagionali, il periodo di prova e la regolamentazione delle dimissioni per fatti concludenti.

2. La somministrazione di lavoro

Una delle novità più rilevanti riguarda la somministrazione di lavoro. L’articolo 10 del Collegato Lavoro stabilisce che il superamento del limite di 24 mesi comporta la trasformazione automatica del contratto in un rapporto a tempo indeterminato con l’azienda utilizzatrice. La circolare in commento specifica che ai fini del calcolo del superamento di detto periodo si conteggiano solo i periodi di missione iniziati dal 12 gennaio 2025.

Si escludono dal limite quantitativo del 30% (d.lgs. n. 81/2015, articolo 31, secondo comma):

  • gli over 50;
  • gli assunti nella fase di inizio nuova attività;
  • gli assunti da start up innovative;
  • gli stagionali;
  • i lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori;
  • i lavoratori chiamati a svolgere specifici spettacoli;

Le agenzie di somministrazione possono inoltre inviare in missione, a tempo determinato, specifiche categorie di lavoratori senza dover specificare una causale, come nel caso dei lavoratori svantaggiati, dei lavoratori molto svantaggiati, dei soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ecc.

3. Il lavoro stagionale

L’articolo 11 della legge suindicata ridefinisce il concetto di attività stagionali, includendo non solo quelle già previste dalla normativa (DPR n. 1525/1963), ma anche quelle:

  • caratterizzate da picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno;
  • influenzate dall’andamento del mercato.

La contrattazione collettiva ha il compito di dettagliare in maniera precisa le attività che possono essere riconosciute come stagionali, assicurando in tal modo il rispetto delle normative europee.

4. Il periodo di prova

Dal 12 gennaio 2025, la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato viene determinata in base ai giorni effettivamente lavorati. Più precisamente si prevede un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario:

  • per i contratti inferiori a sei mesi il periodo massimo di prova è individuato in 15 giorni;
  • per quelli tra sei e dodici mesi il periodo massimo di prova è individuato in 30 giorni.

La contrattazione collettiva potrà prevedere condizioni più favorevoli, ma non superare i limiti massimi stabiliti dalla normativa.

5. Le dimissioni per fatti concludenti

L’articolo 19 del Collegato lavoro introduce nuove specifiche per la gestione delle dimissioni per fatti concludenti.

In caso di assenza ingiustificata prolungata oltre il limite stabilito dal contratto collettivo (o, in sua assenza, superiore ai 15 giorni), il datore di lavoro, al fine di avviare la nuova procedura prevista:

  • deve darne comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  • inviare la comunicazione modello UNILAV entro il termine di cinque giorni da quanto effettua la comunicazione;

Si specifica inoltre che i giorni di assenza non giustificata utili all'avvio della procedura in commento, possono essere considerati come giorni di calendario, salva diversa pattuizione del CCNL applicato.

Infine viene sottolineato che "nel caso in cui il CCNL applicato preveda, invece, un termine diverso da quello contemplato dalla norma in esame, lo stesso troverà senz’altro applicazione ove sia superiore a quello legale, in ossequio al già richiamato principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge. Se, viceversa, sia previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale".

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