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ISSN 3103-5558
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Intermittenti: nuove regole Uniemens

autore: 
Redazione
Aprile 19, 2025

Sommario: 1. Lavoratori intermittenti nella <ForzaAziendale> 2. Flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità

L'INPS, con messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, fornisce precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce dei lavoratori intermittenti.

1. Lavoratori intermittenti nella <ForzaAziendale>

  • I lavoratori intermittenti vanno inclusi nell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nel semestre precedente al mese di competenza.

  • Questo computo segue quanto previsto dall’art. 18 del D.lgs. n. 81/2015, (cfr, il messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017).

  • L’orario teorico di riferimento per il calcolo deve essere plurimensile, cioè quello contrattualmente previsto per un semestre.

  • Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

2. Flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità

  • A partire dalla competenza di aprile 2025, il flusso Uniemens va inviato anche se il lavoratore non ha percepito alcun compenso.

  • In questi casi, va indicato solo il codice “NR00” nel campo <TipoLavStat>, senza valorizzare le settimane.

  • Le strutture INPS non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti nei mesi in cui non svolgono attività.

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