
Il Collegato Lavoro introduce, a partire dal 12 gennaio 2025, importani novità all'istituto del patto di prova nei contratti a termine.
Nuova patto di prova nei contratti a termine
- Calcolo base: viene previsto un giorno di prova effettiva per ogni quindici giorni di calendario;
- Durata minima: due giorni, indipendentemente dalla durata del contratto;
- Durata massima (contratti di lavoro di durata minore o uguale a 6 mesi): quindici giorni di prova effettiva;
- Durata massima (contratti di lavoro di durata tra i 6 e i 12 mesi): trenta giorni di prova effettiva.
Principali aspetti applicativi
- Divieto di reiterazione: il patto di prova può essere apposto solamente una volta al contratto di lavoro. No alla ripetizione dello stesso in caso di proroga o rinnovo del contratto.
- Sospensione: il periodo di prova viene prolungato in caso di malattia, infortunio e/o congedo parentale obbligatorio del/la lavoratore/trice;
- Deroghe: è sempre riconosciuta alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire delle condizioni più favorevoli per i lavoratori.
Note dolenti della nuova disciplina
- Calcolo del periodo: non risulta ancora chiaro come devono essere gestiti gli arrotondamenti per frazioni inferiori a 15 giorni;
- Contrattazione collettiva: incerta la possibilità della contrattazione collettiva di derogare alla durata massima del periodo di prova;
- Part-time verticali: incerte sono le modalità di determinazione della durata del patto di prova nei contratti part-time verticali, con particolare riferimento alla base di computo.
- Durata esatta di 12 mesi o più: nulla è specificato rispetto all'applicabilità della norma ai contratti di lavoro con durata esattamente pari a 12 mesi o più.
- Incongruenze matematiche: il calcolo matematico (per contratti fino a 6 mesi) determina un periodo massimo di 12 giorni di prova, rendendo praticamente inapplicabile il limte di 15 giorni stabilito dalla norma. Stesso discorso anche per i contratti superiori a 6 mesi e fino a 12, dove il calcolo matematico porta a un numero massimo di 24 giorni e non 30.