Il punto di incontro per chi si interfaccia 
quotidianamente con il diritto del lavoro
Il punto di incontro per chi si interfaccia quotidianamente con il diritto del lavoro

Dimissioni per fatti concludenti: nota ITL

autore: 
Redazione
Gennaio 24, 2025

Sommario: 1. Le principali novità 2. Comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) 3. Procedura operativa 4. Eccezioni alla norma 

Con la Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal cosiddetto "Collegato Lavoro" in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata, noto anche come "dimissioni per fatti concludenti".

1. Le principali novità

L’art. 19 del Collegato Lavoro, integrando l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, considera come dimissioni per fatti concludenti l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale ovvero, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni. In tali ipotesi, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

2. Comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile un modello standardizzato per la comunicazione dell'assenza ingiustificata. L'agenzia potrà successivamente verificare la veridicità della comunicazione e, se accertata, il rapporto si intenderà risolto per volontà del lavoratore, senza diritto alla NASpI.

3. Procedura operativa

Il datore di lavoro, in caso di assenza ingiustificata del dipendente, dovrà seguire pertanto i seguenti passaggi:

>Accertamento dell'assenza: verificare che l'assenza sia effettivamente ingiustificata e documentare tutte le circostanze rilevanti da comunicare all'Ispettorato. 

>Compilazione del modello: utilizzare il modello standardizzato fornito dall'Ispettorato per comunicare l'assenza, allegando tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.

>Invio della comunicazione: trasmettere il modello compilato all'ITL territorialmente competente.

4. Eccezioni alla norma

La disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. Esempi includono il ricovero in ospedale o altre motivazioni comprovate.

Ultimi articoli

Richiamo disciplinare: rifiuto alle mansioni

Sommario: 1. Il dovere di obbedienza del lavoratore 2. La contestazione disciplinare 3. Le sanzioni disciplinari: quali sono? 1. […]

Pronunce gennaio 2026 Cassazione Sezione Lavoro

  Ord. n. 436 - 08/01/2026  Clausole Ritenuto legittimo il patto di non concorrenza che lega il corrispettivo alla […]

Legge di Bilancio 2026: tutte le novità sul lavoro

Sommario: 1. Legge di bilacio 2026: una manovra che incide su retribuzione, contrattazione e diritti dei lavoratori 2. Fiscalità […]

Tabelle Aci 2026 calcolo Fringe Benefit

Sommario: 1. Tabelle ACI 2026 pubblicate in Gazzetta Ufficiale: nuovi valori per il calcolo dei Fringe Benefit 2. A […]

Copyright JusLavoro - Publisher: Daniele Dante via Rio Secco Besenello - Trento  - Privacy Policy - Cookie policy - design by simo.tokyo
menuchevron-down