Sommario: 1. Il dovere di obbedienza del lavoratore 2. La contestazione disciplinare 3. Le sanzioni disciplinari: quali sono? 1. […]

Sommario: 1. Messaggio INPS n. 369/2025 e n. 639/2025 – Nuove regole sulla risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata 2. Effetti su NASpI e obblighi contributivi 3. Nuovo codice Uniemens
L’INPS, con il messaggio n. 639/2025, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 19 della legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro), che introduce nuove regole per la cessazione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata.
A partire dal 12 gennaio 2025, se il contratto collettivo non stabilisce un termine specifico, un’assenza ingiustificata superiore a 15 giorni comporterà la risoluzione automatica del rapporto di lavoro per fatti concludenti, senza necessità di dimissioni formali.
Il datore di lavoro dovrà comunicare la cessazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che avrà la possibilità di verificare la legittimità del provvedimento. Tuttavia, il lavoratore potrà opporsi dimostrando che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o a responsabilità del datore di lavoro. In questi casi, l’INL potrà dichiarare inefficace la risoluzione, consentendo la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Se il rapporto di lavoro cessa a seguito della procedura di dimissioni per fatti concludenti, il lavoratore non potrà accedere alla NASpI, poiché la cessazione verrà considerata come volontaria. Inoltre, il datore di lavoro non sarà tenuto al versamento del ticket licenziamento per la cessazione del rapporto a tempo indeterminato.
L’INPS ha precisato infine che, a decorrere dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (dimissioni per fatti concludenti) dovranno essere segnalate nel flusso Uniemens con il codice “1Y”, corrispondente a: