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Bonus Natale, Circolare Ade 19/E 2024

autore: 
Redazione
Ottobre 22, 2024

L’art. 2-bis, D.L. 113/2024, convertito con modificazioni in L. 143/2024, Circolare Ade 19/E 2024, definisce le regole per l’erogazione dell’indennità una tantum di 100 euro cd. “Bonus Natale”.

Il bonus è riconosciuto a

  1. Tutti i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000,00 euro e con imposta a debito;
  2. In presenza di coniuge (o parte di un’unione civile) non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico (articolo 12, II comma, d.P.R. 917/86);
  3. In caso di nucleo monofamiliare, in presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato fiscalmente a carico (articolo 12, II comma, d.P.R. 917/86);

Il bonus spetta per l’anno 2024

  1. unitamente alla 13a mensilità;
  2. oppure, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, quando il lavoratore sia titolare di un rapporto di lavoro domestico; quando il lavoratore non abbia avanzato richiesta al datore di lavoro pur in presenza dei requisiti; oppure quando non sia titolare di rapporto di lavoro dipendente nel mese di dicembre 2024.

Ulteriori specifiche dall'Agenzia delle entrate

Il bonus deve essere riproporzionato in base al numero di giorni utili per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente maturate nell’anno, che si sommano in caso di più rapporti di lavoro in corso d’anno, ma che non possono raddoppiarsi in caso di più rapporti di lavoro svolti in contemporanea.

Per fruire del bonus il lavoratore deve compilare una specifica autocertificazione da consegnare al datore di lavoro, dove comunicherà le condizioni del reddito ed il codice fiscale dei familiari a carico.

In caso di più rapporti di lavoro part-time il lavoratore deve scegliere a quale datore di lavoro richiederlo.

Il bonus NON viene riproporzionato in base al rapporto part-time; pertanto, spetta interamente sia ai lavoratori a tempo pieno, sia ai lavoratori a tempo part-time.

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