
Sommario: 1. Lo Smart Working (lavoro agile) 2. Il telelavoro
1. Lo Smart Working (lavoro agile)
- Normativa di riferimento: L. 81/2017 art. 18 e ss.;
- Caratteristiche principali: flessibilità sul luogo e sull'orario di lavoro; lo smart working, o lavoro agile, come dice la parola stessa, svincola il dipendente dall'orario di lavoro, dai vincoli spaziali e consente agli smart workers di organizzare la propria giornata lavorativa come preferiscono. Questa particolare modalità di lavoro può essere svolta ovunque: in biblioteca, al bar, in spazi co-working, in un ambiente gradevole che piaccia al singolo lavoratore. Pertanto, lo smart worker si organizza l’orario di lavoro come meglio crede.
- Peculiarità: Deriva da un accordo tra le parti, senza precisi vincoli di luogo di lavoro e di orario e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. Al lavoratore è riconosciuto il diritto alla disconnessione (disconnettersi dagli strumenti tecnologici al di fuori dell'orario di lavoro). I controlli effettuati dal datore di lavoro devono svolgersi nel rispetto della normativa di legge (in particolare lo Statuto dei lavoratori L. n. 300/1970) e della privacy dei dipendenti.
- Adempimenti del datore di lavoro: A decorrere dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori, nonché la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
2. Il telelavoro
- Normativa di riferimento: D.P.R. n. 70/1999; Accordo 9/6/2004, art. 1, c. 1;
- Caratteristiche principali: il lavoro si svolge a distanza, al di fuori dell’azienda e degli spazi tradizionali dedicati all’attività lavorativa, ma rimane strettamente connesso ad essa grazie all’utilizzo di strumenti di comunicazione informatici e telematici. Il telelavoro è prestato in un luogo diverso dalla sede dell’impresa. Il telelavoro si svolge a casa (telelavoro a domicilio) e i lavoratori sono vincolati dalle stesse regole e orari dell’ufficio, ma può anche svolgersi in un ufficio satellite dell’azienda; cambia solo il luogo, insomma, non le forma della prestazione di lavoro.
- Peculiarità: il telelavoro prevede che il datore di lavoro effettui delle ispezioni per assicurarsi che le attività avvengano in sicurezza e nel luogo prestabilito. Questa forma, inoltre, richiede l'uso di apparecchiature fornite dall'azienda, in quanto le responsabilità in sede sono le stesse di quelle a casa, cambia solo il luogo. Quindi è l'impresa a dover fornire tutto il materiale necessario nonché le informazioni di base per il corretto svolgimento della prestazione del lavoratore. I controlli effettuati dal datore di lavoro devono svolgersi nel rispetto della normativa di legge (in particolare lo Statuto dei lavoratori L. n. 300/1970) e della privacy dei dipendenti.
- Adempimenti del datore di lavoro: Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza del telelavoratore. Il datore di lavoro deve valutare i rischi e può adottare misure per prevenire l'isolamento del telelavoratore e verificare che le attrezzature siano conformi alle norme di sicurezza.