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Richiamo disciplinare: rifiuto alle mansioni

autore: 
Redazione
Gennaio 27, 2026

Sommario: 1. Il dovere di obbedienza del lavoratore 2. La contestazione disciplinare 3. Le sanzioni disciplinari: quali sono?

1. Il dovere di obbedienza del lavoratore

L’esercizio del potere disciplinare è regolamentato dal Codice civile all’articolo 2106, il quale stabilisce che, in caso di inosservanza da parte del lavoratore dei doveri di diligenza, di obbedienza o di fedeltà, il datore di lavoro è legittimato a irrogare sanzioni disciplinari, purché modulate a seconda della gravità dell’infrazione commessa.

Il dipendente, in ottemperanza del dovere di obbedienza, è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore e dai collaboratori rispetto ai quali dipende gerarchicamente, salvo il caso in cui provi che tali ordini ricevuti siano contrari alla legge, oppure privi di fondamento logico.

Il lavoratore, nel momento in cui firma il contratto di lavoro, si obbliga a collaborare nell’impresa attraverso la prestazione del proprio lavoro. Questa collaborazione ha però un importante vincolo: il lavoratore è chiamato a prestare la sua attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

In quest’ottica è fondamentale il rispetto delle mansioni e dell’inquadramento del lavoratore, il quale deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (articolo 2103 del Codice civile). Nell’evenienza in cui il lavoratore si rifiutasse di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, il datore di lavoro sarebbe legittimato ad esercitare il potere disciplinare e se questo comportamento non corretto dovesse perdurare nonostante le contestazioni realizzate, sarebbe addirittura legittimato a irrogare un licenziamento disciplinare dovuto ad insubordinazione del lavoratore.

Le condizioni necessarie alla sussistenza di un corretto procedimento disciplinare sono:

  1. La sussistenza del fatto addebitato: la condotta del lavoratore deve dar vita ad un comportamento disciplinarmente rilevante, come ad esempio l’insubordinazione del caso in esame;
  2. La proporzionalità della sanzione: la sanzione comminata al lavoratore deve essere adeguata all’infrazione commessa. La proporzionalità è da ricercare all’interno del CCNL di riferimento, il quale definisce in maniera puntuale le sanzioni da applicare ad ogni comportamento del lavoratore.

2. La contestazione disciplinare

Nel momento in cui sussiste il comportamento disciplinarmente rilevante si potrà dare avvio al procedimento disciplinare: tale fase inizia con la contestazione scritta da parte del datore di lavoro, all’interno della quale devono essere indicati analiticamente tutti i comportamenti che il lavoratore ha tenuto in difformità ai doveri di legge,  in difformità a quanto previsto dal codice disciplinare aziendale, oppure in difformità a quanto previsto dal Ccnl di riferimento.

Tale contestazione disciplinare deve rispettare tre requisiti fondamentali e deve essere:

  1. Immodificabile: non si può cambiare successivamente ciò che è stato scritto al suo interno;
  2. Tempestiva: deve essere realizzata il più rapidamente possibile dal momento in cui si realizza il comportamento disciplinarmente rilevante;
  3. Analitica: deve essere indicato in maniera precisa, completa, oggettiva cosa è successo e cosa si contesta al lavoratore.

Successivamente alla contestazione scritta viene riconosciuto un arco temporale di cinque giorni entro il quale il lavoratore ha tempo per difendersi e far valere le sue giustificazioni, anche mediante l’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale a cui aderisce o a cui conferisce mandato.

All’esito di questo iter, se il datore di lavoro non ritiene che le giustificazioni fornite dal lavoratore siano sufficienti a legittimare il suo comportamento, oppure se le giustificazioni non siano proprio rese, può comminare la sanzione disciplinare, purché venga rispettata la proporzionalità tra la stessa e il comportamento disciplinarmente rilevante.

Fondamentale oltretutto sottolineare che, se le infrazioni realizzate dal lavoratore non sono seguite da una specifica contestazione scritta è come se non si fossero mai realizzate!

La contestazione disciplinare scritta è inoltre indispensabile ai fini della recidiva, la quale permette di giustificare il licenziamento del lavoratore al ripetersi delle condotte incriminate, in base a quanto previsto dal Ccnl di riferimento.

3. Le sanzioni disciplinari: quali sono?

Veniamo infine ai tipi di sanzione disciplinare ammessi:

  1. Biasimo verbale o scritto: si chiede semplicemente al lavoratore di comportarsi nel rispetto dei principi di legge e di adempiere correttamente alle proprie mansioni;
  2. Multa: in misura non eccedente l’importo di quattro ore della normale retribuzione;
  3. Sospensione dalla retribuzione e dal servizio: per un massimo di dieci giorni;
  4. Licenziamento disciplinare senza preavviso: se il comportamento del lavoratore non permette la persecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta l’applicazione dei provvedimenti suindicati che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano.

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