Sent. n. 4623 - 02/03/2026 Licenziamento Nel licenziamento del lavoratore con disabilità, quando il datore conosce o avrebbe […]

Sommario: 1. Dalla piazza alle urne: il popolo come legislatore 2. La sfida del "giusto processo" 3. L'architettura del cambiamento: i tre pilastri del voto 4. Oltre il quesito: un atto di responsabilità civica
Nella lunga e complessa storia della nostra Repubblica, il corpo elettorale è stato più volte chiamato a farsi legislatore in prima persona, pronunciandosi su quesiti referendari di capitale importanza che hanno ridisegnato il volto sociale e giuridico del Paese. Basti pensare, a titolo di memoria storica, alla consultazione del 1974 sulla legge sul divorzio, a quella del 1981 sull’interruzione volontaria di gravidanza, o ancora al referendum del 2011 sulla gestione dei servizi pubblici locali e sul nucleare. Trattasi questi di momenti, in cui la Nazione, nel suo complesso, ha dato prova di una straordinaria vitalità democratica, inverando il principio cardine dell'Articolo 1 della nostra Carta costituzionale: “La sovranità appartiene al popolo”.
Sebbene i quesiti appena citati siano accomunati dalla natura abrogativa (ex Art. 75 della Costituzione) e da un profondo, innegabile, impatto sul tessuto sociale, esiste nel nostro ordinamento una fattispecie referendaria statisticamente meno frequentata, ma dotata di una valenza istituzionale e giuridica ben più incisiva: il referendum costituzionale o confermativo.
La Costituzione italiana del 1948, infatti, nata dalle ceneri del secondo conflitto mondiale e dal patto siglato dalle forze della Resistenza, è notoriamente conosciuta per essere una costituzione “rigida”. I Padri Costituenti, reduci dall'esperienza dello Statuto Albertino, facilmente modificabile con legge ordinaria e dunque incapace di arginare derive autoritarie, vollero proteggere la nuova architettura democratica istituendo, all'Articolo 138, un procedimento c.d. “aggravato” per la revisione costituzionale.
Ai sensi di tale disposizione, le leggi di revisione della Costituzione richiedono infatti due successive deliberazioni da parte di ciascuna Camera, ad intervallo non minore di tre mesi. Se nella seconda votazione non viene raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, la legge può essere sottoposta a referendum popolare. L’esiguità numerica di tali consultazioni, avvenute, ad esempio, nel 2001 per il Titolo V e nel 2020 per il taglio del numero dei parlamentari, risiede proprio nella difficoltà di reperire un consenso parlamentare talmente ampio da rendere superfluo il vaglio del corpo elettorale.
A differenza del referendum abrogativo, quello confermativo non prevede alcun quorum strutturale di validità non essendo, dunque, necessario che si rechi alle urne la maggioranza degli aventi diritto (il cosiddetto 50%+1). Indipendentemente dal numero dei partecipanti, la volontà di chi sceglie di esercitare il proprio sacro diritto di voto determinerà le sorti della Legge Fondamentale. Se di fatto l’istituto referendario in generale già lo è, tale categoria rappresenta un potente richiamo alla responsabilità civica di ciascun cittadino, chiamato a farsi custode e artefice dell'assetto dei poteri dello Stato.
Muovendo proprio da questi poteri dello Stato, e da questi autorevoli precedenti storici, ci troviamo oggi dinanzi a uno snodo cruciale per il nostro assetto repubblicano: il referendum costituzionale in materia di giustizia previsto per i prossimi 22 e 23 marzo 2026.
Comprendere cosa vada inteso, tecnicamente, quando si parli di una riforma che incide sull’architettura costituzionale, in questo caso della magistratura, tuttavia, rappresenta una sfida assai ardua. Il quesito che approderà alle urne – incardinato sul c.d. DDL Nordio, Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (pubblicato in G.U. Serie generale n. 253 del 30.10.2025) – trae origine dal secolare dibattito sul riequilibrio dei poteri dello Stato e sull’effettiva attuazione dell’Articolo 111 della Costituzione, il quale sancisce i principi del “giusto processo” di cui alla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
Ed è proprio la comprensione di tale pilastro fondamentale, frutto di un percorso iniziato dieci anni prima, nel 1989, con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale (il cosiddetto “Codice Vassalli”), che si può cogliere a pieno il senso della proposta riforma. Il passaggio da un codice all’altro segnò, infatti, il traumatico ma necessario passaggio dell’Italia dal vecchio sistema inquisitorio – in cui il giudice era anche, in parte, l'investigatore – ad un sistema tendenzialmente accusatorio, dove l’accusa (il Pubblico Ministero) e la difesa (l’Avvocato) si sfidano ad armi pari davanti a un arbitro neutrale (il Giudice).
È in questa delicata simmetria processuale che si annida il dibattito, squisitamente giuridico e istituzionale, da cui scaturisce il referendum. Oggi, la “parità delle armi” sancita dall'Articolo 111 si scontra, sul piano ordinamentale, con una persistente e profonda anomalia: la contiguità tra chi indaga e chi giudica.
Nell'attuale assetto, il Pubblico Ministero e il Giudice appartengono al medesimo ordine giudiziario. Essi superano il medesimo concorso di accesso, partecipano alle medesime correnti associative, votano per i medesimi rappresentanti all'interno dell'unico Consiglio Superiore della Magistratura e, pur nel rispetto di alcuni vincoli introdotti negli ultimi anni, possono transitare da una funzione all'altra nel corso della loro vita professionale.
Ecco, dunque, il nodo gordiano che la consultazione del 2026 è chiamata a sciogliere: può un sistema dirsi compiutamente accusatorio se due delle tre parti in gioco (l’Accusa e il Giudice) siedono, di fatto, sotto lo stesso tetto istituzionale, escludendo strutturalmente la terza (la Difesa)?
Secondo la prospettiva di coloro che il referendum lo promuovono si ritiene che la “terzietà” del giudice debba essere non solo una postura etica nel singolo processo, ma un’alterità strutturale, organica e visibile. Se accusa e giudicante condividono la medesima forma mentis e la medesima carriera, il rischio – sia sostanziale che di percezione sociale – è quello di uno squilibrio fatale a danno del cittadino imputato, rendendo la “parità delle armi” una mera enunciazione di principio.
Viceversa, per coloro che verso la riforma manifestano criticità, mantenere il Pubblico Ministero all’interno dell'orbita della giurisdizione – e dunque vicino alla cultura del giudice – garantirebbe che egli agisca non come un “poliziotto” interessato esclusivamente alla condanna, ma come un organo di giustizia tenuto, per legge, a cercare anche le prove a favore dell'indagato. Separare le carriere, secondo questa visione, rischierebbe nel tempo di sottoporre le funzioni inquirenti al controllo del potere esecutivo (il Governo), incrinandone l'indipendenza e snaturandone la funzione di garanzia.
Quale delle due tesi debba essere promossa, tuttavia, non è né scopo né interesse di tale spunto. Tuttavia, da quanto fin qui emerso, si può comprendere quanto l’interrogativo posto al legislatore costituente – e ora al corpo elettorale – sia profondo. Si tratta, infatti, di riscrivere il perimetro della “terzietà” e dell’“imparzialità” del giudice.
Ciò che propone la riforma, tecnicamente analizzata, può essere riportato alla luce di tre grandi filoni d’intervento. La prima macro-area introdurrebbe, sul piano costituzionale, il principio dell’unicità della funzione giurisdizionale sancendo, però, la diversità delle carriere. Se la riforma venisse confermata:
- l'accesso alla magistratura non avverrebbe più tramite un unico concorso per uditore giudiziario, si istituirebbero procedure selettive separate e impermeabili per la magistratura giudicante (giudici civili, penali, del lavoro, ecc.) e per quella requirente (sostituti procuratori);
- verrebbe introdotto il divieto assoluto del cosiddetto “passaggio di funzioni”. Una volta intrapresa la carriera giudicante, non sarà più possibile transitare negli uffici di Procura, e viceversa;
- si realizzerebbe, dunque, un’equidistanza strutturale e incolmabile tra le parti. 2. Lo Sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
La seconda macro-area è rappresentata da un intervento diretto all’art. 104 della Costituzione, prevedendo lo sdoppiamento dell’organo di autogoverno; l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura assistendo così alla genesi di due distinti organi di rilevanza costituzionale. Da un lato vi sarebbe un CSM per la magistratura giudicante e dall’altro un CSM per la magistratura requirente. Entrambi continuerebbero ad essere presieduti dal Presidente della Repubblica (garante supremo dell'equilibrio costituzionale), ma verrebbero scissi nella loro composizione di membri togati (eletti dai magistrati) e membri laici (eletti dal Parlamento in seduta comune). Tale scissione avrebbe, dunque, l'obiettivo di recidere alla radice le logiche correntizie trasversali volendo garantire che l'amministrazione della carriera dei giudici (trasferimenti, valutazioni di professionalità, assegnazioni di incarichi direttivi) sia totalmente impermeabile e indipendente da quella dei pubblici ministeri, azzerando in radice ogni astratto sospetto di condizionamento o solidarietà di corporazione.
Infine, il terzo ed ultimo pilastro della riforma è rappresentato da una rottura storica rispetto al modello del 1948, andando a toccare l'Articolo 105 della Costituzione relativo all'azione disciplinare. La riforma istituisce un'Alta Corte Disciplinare, un organo di giustizia costituzionale di nuova creazione, del tutto terzo e separato dai due neo-istituiti dei CSM. Tale Corte avrebbe giurisdizione esclusiva sugli illeciti disciplinari contestati ai magistrati (sia giudicanti che requirenti), privando i Consigli Superiori della loro attuale sezione disciplinare.
Tale intervento risponderebbe all'esigenza dogmatica di superare il modello dell'autodichia e cioè quello basato su di una giustizia domestica; il giudizio “tra pari”. Sottraendo il potere disciplinare all’organo eletto in maggioranza dai magistrati stessi e affidandolo ad un’Alta Corte appositamente bilanciata, si mirerebbe a garantire un’oggettività e un distacco inappuntabili, con il fine ultimo di rafforzare la sacra fiducia della collettività nella trasparenza del potere giudiziario.
In conclusione, le giornate del 22 e 23 marzo 2026 non rappresenteranno semplicemente una scelta tra due opposte visioni tecniche, ma un momento di altissima partecipazione civica. Intervenire sull'architettura della giustizia significa toccare i nervi scoperti del patto sociale che lega cittadino e Stato. Qualunque sia l’esito delle urne, l’esercizio consapevole del voto in sede di revisione costituzionale rimane il tributo più alto e vitale che il popolo italiano possa rendere alla propria Repubblica e alla propria democrazia.