Sommario: 1. Il dovere di obbedienza del lavoratore 2. La contestazione disciplinare 3. Le sanzioni disciplinari: quali sono? 1. […]

Sommario: 1. Introduzione 2. Il lavoro autonomo occasionale 3. Le prestazioni occasionali (PrestO)
La somiglianza lessicale tra la prestazione occasionale e il lavoro autonomo occasionale porta spesso a generare confusione tra i due istituti, rendendo difficile per molti comprendere le differenze normative, operative e applicative che li caratterizzano. Questa confusione può creare fraintendimenti sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro, con possibili implicazioni sul corretto inquadramento giuridico dei rapporti di lavoro. Pertanto, risulta necessario un approfondimento per distinguere in modo chiaro e inequivocabile le due tipologie di attività, evidenziandone le peculiarità e le modalità di utilizzo.
Le prestazioni occasionali sono state inserite nel nostro ordinamento a seguito dell’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (d.l. 17 marzo 2017, n. 25, conv. l. 20 aprile 2017, n. 49). Possono legittimamente fare ricorso a tale tipologia contrattuale, nel rispetto dei limiti individuali:
Nota bene: ove il lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 del Codice civile svolga attività caratterizzata da occasionalità, senza i requisiti della professionalità e prevalenza, si configura lavoro autonomo occasionale!
Per quanto concerne le prestazioni di lavoro autonomo occasionale l’obbligatorietà di iscrizione alla Gestione Separata scatta qualora il compenso ecceda (anche ove percepito da più committenti) euro 5.000 annui. Laddove venga superato il suddetto limite, i contributi saranno dovuti esclusivamente sulla quota eccedente tale importo.
Entro i 4.800 euro annui vi è compatibilità tra NASpI e lavoro autonomo occasionale, ma non vi è, allo stesso modo, una cumulabilità pura: l’indennità di disoccupazione sarà ridotta in misura pari all’80% del reddito e il lavoratore autonomo sarà tenuto a comunicare l’importo all’INPS. Ove si dovesse superare la soglia quantitativa sopra riportata, si andrebbe incontro alla perdita dello stato di disoccupazione e dell’indennità correlata.
Il soggetto titolare di un reddito da lavoro dipendente e di un reddito da lavoro autonomo occasionale è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
Il reddito da lavoro autonomo occasionale è sensibile ad una ritenuta d’acconto del 20% ma, quando i redditi si cumulano le somme lorde relative al lavoro occasionale saranno assoggettate alla ben più alta aliquota marginale (cioè quella stabilita per lo scaglione nel quale ricade l'ultima quota della base imponibile).
3. Le prestazioni occasionali (PrestO)
Sono da qualificarsi, invece, prestazioni occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso dell’anno civile a compensi d’importo:
Si specifica che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Nelle prestazioni occasionali, l’attivazione stessa del contratto, fa sorgere l’obbligo contributivo. E’ pertanto integralmente a carico dell’utilizzatore il versamento dei contributi previdenziali (alla Gestione Separata INPS), nonché il pagamento del premio INAIL.
Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile e €2.500 euro per ogni committente. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di prestazione occasionale e il fruitore della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Sono, tuttavia, computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità, dai giovani con meno di 25 anni di età, dai disoccupati, nonché dai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato.