Sommario: 1. Il dovere di obbedienza del lavoratore 2. La contestazione disciplinare 3. Le sanzioni disciplinari: quali sono? 1. […]

Sommario: 1. Che cos'è la malattia? 2. Adempimenti del lavoratore 3. Indennità di malattia a carico dell' I.N.P.S. 4. Come si calcola la R.M.G.? 5. Esempi pratici 6. Quale percentuale della R.M.G. viene liquidata al lavoratore da I.N.P.S.? 7. Le giornate indennizzabili 8. L'integrazione a carico ditta, calcoliamo la lordizzazione 9. Esempio pratico 10. Il comporto
Il termine malattia viene utilizzato per descrivere una condizione patologica che provoca un'alterazione dello stato di salute di un lavoratore, compromettendo il suo benessere fisico. Questa condizione si manifesta attraverso sintomi o disturbi che possono variare in intensità e durata, e che rendono temporaneamente impossibile per il lavoratore svolgere le sue normali mansioni.
Durante questo periodo di assenza, il lavoratore ha diritto a specifiche tutele previste dalla legge e dal contratto collettivo, come l'indennità di malattia, che mira a compensare parzialmente la perdita di reddito.
Affinché le giornate di assenza per malattia siano indennizzate, come stabilito dalla legge e dai contratti collettivi, il lavoratore deve adempiere ad una serie di obblighi:
Fasce da rispettare per le visite mediche di controllo
| SETTORE PRIVATO | SETTORE PUBBLICO |
| dalle ore 10:00 alle ore 12:00 | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| dalle ore 17:00 alle ore 19:00 | dalle ore 17:00 alle ore 19:00 |
Sanzioni in caso di assenza ingiustificata alla visita medica di controllo
N.B.: L'assenza ingiustificata alla visita medica di controllo può comportare l'adozione di una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro. Se il dipendente viola ripetutamente l'obbligo di reperibilità, il datore di lavoro potrebbe procedere al licenziamento per giusta causa. Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24681/2016.
L’I.N.P.S. eroga ai lavoratori dipendenti assenti per malattia un’indennità a partire dal 4° giorno dall’inizio dell’evento (i primi 3 giorni sono solitamente a carico del datore di lavoro cd. carenza).
Di norma, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) prevedono che il datore di lavoro integri l'indennità erogata dall'INPS, fino a raggiungere il 100% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato. In alcuni casi, l'integrazione può corrispondere a una percentuale inferiore.
Per calcolare l’indennità di malattia è fondamentale calcolare la retribuzione media globale giornaliera (RMG) percepita nel mese precedente l’inizio della malattia.
N.B.: la retribuzione media giornaliera segue il criterio di competenza. Pertanto, vengono ricompresi nel calcolo della RMG gli importi maturati nel periodo di riferimento anche se da corrispondere in periodi di paga successivi.
COSA COMPRENDE LA RMG? ferie; straordinari; ratei di tredicesima e quattordicesima; festività; somme che si riferiscono al mese in oggetto corrisposte successivamente (es: straordinari)
COSA NON VIENE COMPRESO PER IL CALCOLO DELLA RMG? preavviso; liquidazioni per ferie non godute; integrazioni giornaliere di trattamenti mutualistici; arretrati.
Viene prevista una distinzione tra impiegati, operai mensilizzati e operai con retribuzione oraria:
| DIVISORE RETRIBUZIONE | DIVISORE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | |
| IMPIEGATI | 30 | 30 |
| OPERAI MENSILIZZATI | 26 | 25 |
| OPERAI CON RETRIBUZIONE ORARIA | numero delle giornate lavorate; in caso di settimana corta di 5 giorni, il divisore deve essere incrementato con l’aggiunta delle seste giornate (nr. giornate x 1,2 prima di dividere la retribuzione lorda) | 25 |
I criteri di determinazione della RMG variano a seconda della tipologia di retribuzione del dipendente.
ESEMPIO N. 1 – DETERMINAZIONE RMG IMPIEGATO MENSILIZZATO
| RETRIBUZIONE LORDA PERCEPITA | € 2.300,00 / 30 = € 76,66 |
| RATEO MENSILE LORDO GRATIFICHE (13A, 14A) | € 383,33 / 30 = € 12,77 |
| TOTALE | € 76,66 + € 12,77= € 89,43 |
ESEMPIO N. 2 – DETERMINAZIONE RMG OPERAIO MENSILIZZATO
| RETRIBUZIONE LORDA PERCEPITA | € 2.300,00 / 26 = € 88,46 |
| RATEO MENSILE LORDO GRATIFICHE (13A) | € 191,66 / 25 = € 7,66 |
| TOTALE | € 88,46 + € 7,66= € 96,12 |
ESEMPIO N. 3 – DETERMINAZIONE RMG OPERAIO CON RETRIBUZIONE ORARIA (operaio che lavora 5 giornate, da lunedì a venerdì), che ha lavorato 22 giorni nel mese
| RETRIBUZIONE LORDA PERCEPITA | € 2.300,00 / 26,4 = € 87,12 |
| RATEO MENSILE LORDO GRATIFICHE (13A) | € 191,66 / 25 = € 7,66 |
| TOTALE | € 87,12 + € 7,66 = € 94,78 |
Perché il divisore è 26,4? L’operaio lavora dal lunedì al venerdì. Nel mese ha lavorato 22 giorni. Bisogna moltiplicare le giornate lavorate per 1,2. Si ottiene così quindi il corretto divisore 26,4.
ESEMPIO N. 4 – DETERMINAZIONE RMG OPERAIO CON RETRIBUZIONE ORARIA (operaio che lavora 6 giorni, da lunedì a sabato), che ha lavorato 26 giorni nel mese
| RETRIBUZIONE LORDA PERCEPITA | € 2.300,00 / 26 = € 88,46 |
| RATEO MENSILE LORDO GRATIFICHE (13A) | € 191,66 / 25 = € 7,66 |
| TOTALE | € 87,12 + € 7,66 = € 96,12 |
ESEMPIO N. 5 – DETERMINAZIONE RMG LAVORATORE “PART-TIME VERTICALE” O “MISTO”
Questa eventualità, come sottolineato dalla circolare INPS n. 41/2006, prevede che vengano prese come riferimento per il calcolo della RMG le retribuzioni del lavoratore dei 12 mesi precedenti l’evento.
IMPIEGATI: Retribuzioni 12 mesi precedenti evento + ratei di mensilità aggiuntive / (diviso) 360;
OPERAI: Retribuzioni 12 mesi precedenti evento / (diviso) 312 + ratei di mensilità / (diviso) 300
Nella maggior parte dei casi (operai, impiegati del terziario e agli apprendisti) la misura è la seguente:
| PERIODO | MISURA |
| PRIMI 3 GIORNI (CARENZA MALATTIA) | 0 |
| DAL 4° AL 20° GIORNO | 50 % DELLA RMG |
| DAL 21° AL 180° GIORNO | 66,66% DELLA RMG |
L’indennità di malattia è pari ad una quota percentuale della RMG, che varia in funzione della durata dell’evento e della situazione del lavoratore.
Le giornate indennizzabili da parte dell'Istituto sono qui di seguito ricapitolate:
| INDENNIZZABILI | NON INDENNIZZABILI | |
| OPERAI | Giornate feriali | Domenica, festività nazionali ed infrasettimanali |
| IMPIEGATI | Tutte le giornate feriali, le domeniche e le festività cadenti nei giorni feriali | Festività cadenti di domenica |
N.B.: nelle giornate indennizzabili degli operai viene ricompreso anche il sabato.
La lordizzazione è un calcolo necessario per fare in modo che la somma tra l’indennità erogata dall’ I.N.P.S. e l’integrazione a carico del datore di lavoro sia equivalente alla retribuzione che il lavoratore dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato.
Questo meccanismo di calcolo è fondamentale perché, se il datore di lavoro erogasse l’intera differenza percentuale tra la normale retribuzione lorda mensile e l’indennità a carico dell’I.N.P.S., il lavoratore assente per malattia avrebbe un vantaggio retributivo rispetto al lavoratore in servizio (l’indennità dall’I.N.P.S. non è soggetta a contributi).
Il coefficiente di lordizzazione si ottiene con la seguente formula: (100 / (100-X))
X: Aliquota contributiva a carico del lavoratore.
Moltiplicando l’indennità per il coefficiente si ricava l’importo dell’indennità lordizzata.
Di seguito viene riportato un esempio pratico di calcolo della lordizzazione:
| 1. Retribuzione lorda mensile | € 1.200,00 |
| 2. Aliquota ordinaria applicata al lavoratore | 9,19% |
| 3. Esonero I.V.S. per l’anno 2024 fino a € 1923,00 | 7,00% |
| 4. Aliquota a carico del lavoratore al netto dell’esonero I.V.S. | 9,19 % - 7,00 % = 2,19 %; |
| 5. Indennità di malattia corrisposta dall’ I.N.P.S. | € 500,00 |
| 6. Calcolo coefficiente di lordizzazione | (100 / (100 – 2,19)) = 1,02239035 |
| 7. Indennità I.N.P.S. lordizzata | € 500,00 x 1,02239035 = € 511,195174 |
| 8. Integrazione datore di lavoro | € 1.200,00 - € 511,195174 = € 688,804826 |
N.B.: l'applicazione dell'esonero I.V.S. non è strutturale, deve essere verificata di anno in anno.
TEMPO INDETERMINATO: per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato l’indennità di malattia a carico dell’I.N.P.S. è dovuta per tutte le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni (periodo di comporto) in un anno solare.
In questo periodo sono computate tutte le giornate di malattia dell’anno solare, anche quelle per le quali non è stata liquidata la malattia (es: giorni non indennizzati per mancata o ritardata documentazione, giorni di carenza, ecc.,).
Il periodo di riferimento è l’anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Giorni esclusi dal computo:
TEMPO DETERMINATO: per i lavoratori con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia è corrisposta per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti all’evento morboso (deve sempre essere rispettato il limite dei 180 giorni nell’anno solare).
Nell’evenienza in cui il lavoratore a tempo determinato non possa far valere, nei 12 mesi immediatamente precedenti all’evento, periodi superiori a 30 giorni, il trattamento economico di malattia è concesso per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare.