
Sommario: 1. Le dimissioni 2. Istruzioni su come rassegnare le dimissioni 3. FAQ, le principali domande
1. Le dimissioni
Il lavoratore subordinato, qualora per motivi personali o professionali scelga di non continuare a svolgere la propria attività, ha il diritto di rinunciare volontariamente alla propria posizione lavorativa presentando le dimissioni.
Le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio: ciò implica che il datore di lavoro non ha il potere di costringere il lavoratore a proseguire la propria attività contro la sua volontà. Le dimissioni producono effetto nel momento in cui il datore di lavoro ne riceve notifica. L'accettazione non è necessaria; il datore di lavoro può solo prenderne atto.
2. Istruzioni su come rassegnare le dimissioni
Per rassegnare le dimissioni in modo corretto, è fondamentale seguire un iter burocratico specifico:
- Verificare nel proprio contratto di assunzione il tipo di CCNL applicato dall'azienda per la quale si lavora;
- Controllare nel CCNL così individuato il periodo di preavviso richiesto per le dimissioni. Il periodo di preavviso varia in ragione della propria anzianità in azienda e del proprio livello di inquadramento. Particolare attenzione deve inoltre essere prestata alla decorrenza dei termini. Tutti i CCNL sono contenuti nell'archivio del CNEL (premere qui per consultarli);
- Entrare nel portale del Ministero del Lavoro (premere qui per accedere);
- Entrare nell'area riservata utilizzando il proprio SPID O CIE;
- Cliccare sul tipo di rapporto che si intende interrompere;
- Compilare il modello di dimissioni volontarie online. Nella sezione "data di decorrenza" dovrà essere inserito il primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Questo significa che se l'ultimo giorno in azienda è il 15/08, alla voce "data di decorrenza" deve essere indicato il giorno 16/08. Il consiglio è quello di leggere la "data di decorrenza" come il primo giorno non lavorato;
- Inviare il modulo compilato, con la consapevolezza che è possibile revocare le proprie dimissioni entro 7 giorni dall'invio.
3. FAQ, le principali domande
- Il periodo di preavviso deve sempre essere rispettato? Generalmente sì. Questa regola non vale per i lavoratori in prova e per i dipendenti che si dimettono per giusta causa.
- Il periodo di preavviso può sospendersi? Il periodo di preavviso viene sospeso in caso di malattia, maternità, infortunio o ferie. I giorni non lavorati dovranno essere recuperati successivamente.
- Cosa può succedere se il lavoratore non rispetta il periodo di preavviso? Se il dipendente non rispetta il periodo di preavviso stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), il datore di lavoro può trattenere dal cedolino finale una somma corrispondente alla retribuzione relativa ai giorni di preavviso non lavorati.
- Il dipendente a tempo determinato può rassegnare le dimissioni? Chi è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato può dimettersi solo per giusta causa. Tuttavia, è possibile interrompere anticipatamente il contratto se vi è una risoluzione consensuale tra il lavoratore e il datore di lavoro.
- Cosa significa dimissioni per giusta causa? Il lavoratore ha diritto a dimettersi per giusta causa al sussistere di fatti gravissimi che non permettono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di lavoro (es: mobbing, straining, molestie sessuali, mancato pagamento delle retribuzioni e/o dei contributi, ecc...).
- Ci si può dimettere nel periodo protetto? Il periodo protetto è il periodo che va dall'inizio della gestazione della madre fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, durante questo delicato periodo il lavoratore potrà rassegnare le dimissioni ma dovrà recarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro per ottenerne la convalida (clicca qui per un approfondimento)
- Le dimissioni danno diritto alla Naspi? La Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), comunemente detta disoccupazione, è un'indennità economica destinata ai lavoratori che si trovano in condizione di disoccupazione involontaria. Questo sostegno non è generalmente riconosciuto a chi sceglie volontariamente di interrompere il proprio rapporto di lavoro. Il diritto alla Naspi sussiste, però, in due casi particolari: dimissioni per giusta causa e dimissioni del genitore entro l'anno di vita del bambino (in questo ultimo caso il datore di lavoro è anche obbligato a corrispondere l’indennità di preavviso).