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Incentivo all'esodo e transazione novativa

autore: 
Redazione
Aprile 5, 2025

Sommario: 1. Accordo tra le parti di risoluzione 2. La transazione durante il rapporto di lavoro 3. La transazione al termine del rapporto di lavoro

1. Accordo tra le parti di risoluzione

L’incentivo all’esodo permette all'azienda e al lavoratore di concludere il rapporto di lavoro in maniera consensuale, definendo un incentivo economico su misura a favore del lavoratore. Questo strumento viene adottato quando la prosecuzione del rapporto non risulta più vantaggiosa per entrambe le parti, sia per esigenze aziendali sia per motivazioni personali del lavoratore.

L’importo pattuito può essere stabilito come cifra fissa o calcolato in base a un certo numero di mensilità, specificando le voci retributive incluse e se la somma sia al lordo o al netto di imposte e contributi.

L’intesa tra le parti deve disciplinare anche il preavviso, che può essere lavorato o compensato economicamente. Per garantirne la validità, l’accordo deve essere "ratificato" presso una delle sedi indicate dall’articolo 2113 del Codice Civile.

2. Transazione durante il rapporto di lavoro

In costanza di rapporto:

  1. Se le somme vengono erogate a titolo transattivo semplice per lucro cessante saranno assoggettate a tassazione ordinaria ex art. 51 TUIR e anche a contribuzione;
  2. Se le somme vengono erogate a titolo transattivo generale e novativo per rinuncia a diritti connessi al rapporto di lavoro in assenza di danno emergente, saranno assoggettate a tassazione ordinaria ex art. 51 TUIR, e anche a contribuzione.

3. La transazione al termine del rapporto di lavoro

Al ternine del rapporto:

  1. Se le somme vengono erogate a titolo di incentivo all'esodo saranno assoggettate a tassazione separata ex art. 17 TUIR ma non a contribuzione;
  2. Se le somme vengono erogate a titolo transattivo semplice (lucro cessante) saranno assoggettate a tassazione separata ex art. 17 TUIR  e anche a contribuzione;
  3. Se le somme vengono erogate a titolo transattivo generale e novativo (lucro cessante), quando la transazione è per la rinuncia a diritti connessi al rapporto di lavoro, saranno assoggettate a tassazione ordinaria ex art. 51 e anche a contribuzione;
  4. Se le somme vengono erogate a titolo di transazione generale e novativa per danno emergente, non saranno assoggettate né a tassazione né a contribuzione.

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