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Il superminimo: quando è assorbibile?

autore: 
Redazione
Novembre 9, 2024

Sommario: 1. Assegnazione 2. Il superminimo assorbibile e non assorbibile 3. Assorbibilità

1. Assegnazione

Il superminimo è un elemento accessorio della retribuzione che può essere assegnato sia in fase di assunzione, sia successivamente. Questo elemento retributivo consiste in una somma, pattuita nel contratto individuale di lavoro (superminimo individuale) o nell'ambito della contrattazione aziendale (superminimo collettivo), destinata ad incrementare in maniera stabile la retribuzione. Tale somma non può essere successivamente ridotta unilateralmente dal datore di lavoro.

2. Il superminimo assorbibile e non assorbibile

Il superminimo può essere assorbibile o non assorbibile: il primo può essere assorbito da futuri aumenti decisi in sede di contrattazione collettiva; il secondo rimane immodificato a seguito dei suddetti aumenti.

Esempio pratico:

  • superminimo assorbibile 100,00 euro. Il CCNL viene rinnovato e la paga base passa da 1800,00 euro a 1900,00 euro. Il superminimo assorbibile viene assorbito dalla nuova paga base e confluisce nei 1900,00 euro. Il superminimo risulta pari a 0 euro a seguito dell’assorbimento. La retribuzione lorda del lavoratore rimane 1900,00 euro.
  • superminimo non assorbibile 100,00 euro. Il CCNL viene rinnovato e la paga base passa da 1800,00 euro a 1900,00 euro. Il superminimo non assorbibile non viene assorbito dalla nuova paga base e non confluisce nei 1900,00 euro. Il superminimo di 100,00 euro risulta invariato. La paga base di 1900,00 più il superminimo di 100,00 danno vita ad una retribuzione lorda per il lavoratore di 2000.00 euro.

Il principio dell'assorbimento non è esplicitamente affermato dalla legge, ma è ricavabile dall'articolo 2077 c.c., il quale afferma che: "le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro". 

3. Assorbibilità

Per quanto concerne il superminimo generico vale la presunzione semplice di assorbimento, questo significa che lo stesso è conglobato nel nuovo trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo. Salvo il caso in cui lo stesso contratto non disponga diversamente, ovvero nel caso in cui le parti del contratto individuale non abbiano espressamente stabilito la conservazione ad personam del superminimo ed il suo cumulo con il nuovo trattamento retributivo.

Il superminimo di merito è invece escluso dalla regola dell'assorbimento. Lo stesso, a seguito dell'assorbimento, rimane in vita e si cumula al nuovo trattamento retributivo. La ragione della salvezza delle clausole che prevedono trattamenti più favorevoli, causalmente legati ai meriti del singolo lavoratore, sta appunto nell'estraneità di tale clausola di carattere strettamente personale, all'area coperta dalla contrattazione collettiva.

Attenzione! L'onere della prova della natura del superminimo, quale compenso aggiuntivo correlato a specifici meriti, grava sul lavoratore il quale ne richiede la conservazione.

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