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Dimissioni durante il periodo protetto

autore: 
Redazione
Novembre 14, 2024

Sommario: 1. Il periodo protetto 2. Tipologie di dimissioni

1. Il periodo protetto

Prima di rispondere alla domanda: "come funzionano le dimissioni nel periodo protetto?", è doveroso chiarire in cosa consiste quest'ultimo. Il periodo protetto è un intervallo temporale durante il quale viene garantita una tutela speciale alla genitorialità. Durante questa fase, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento del dipendente. Inoltre, se il dipendente decide di dimettersi, le dimissioni devono essere convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. La ratio dell'istituto della convalida delle dimissioni sta nella volontà, da parte del Legislatore, di garantirne la genuinità e scongiurare eventuali pressioni o coercizioni da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

Si considera periodo protetto quello che va dall'inizio della gravidanza fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino (anche in caso di adozione e affidamento).

2. Tipologie di dimissioni

Il lavoratore che intende dimettersi durante il periodo protetto deve comunicarlo preventivamente al datore di lavoro, mediante una lettera consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A/R. Il datore di lavoro è tenuto a firmare la lettera e a restituirne una copia come ricevuta. Le dimissioni devono essere convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 30 giorni, pena la loro nullità.

Per capire come funzionano le dimissioni nel periodo protetto è fondamentale fare una distinzione tra:

  • Dimissioni rassegnate prima del compimento di 1 anno di età del bambino (anche in caso di adozione e affidamento): in questa prima eventualità il lavoratore non ha l'obbligo di rispettare il periodo di preavviso previsto dal CCNL. Il datore di lavoro è chiamato a erogare al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso e a versare il Ticket di licenziamento all'INPS. Il lavoratore avrò così diritto all'indennità di disoccupazione, ex decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (NaSpI).
  • Dimissioni rassegnate dal 1° anno al 3° anno di età del bambino (anche in caso di adozione e affidamento): in questa seconda eventualità il lavoratore è chiamato a rispettare il periodo di preavviso previsto dal CCNL. Il datore di lavoro non deve versare né l'indennità sostitutiva del preavviso né il ticket licenziamento.

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