Sommario: 1. Il dovere di obbedienza del lavoratore 2. La contestazione disciplinare 3. Le sanzioni disciplinari: quali sono? 1. […]

Sommario: 1. Clausole elastiche 2. Flessibilità aziendale e criticità 3. Esempio di clausola elastica da apporre al contratto di lavoro part-time 4. Conclusioni
Il D.lgs. n. 81/2015 prevede, all’art. 6 co. 4, che “nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata”.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale risulta necessario concordare e specificare la collocazione della prestazione lavorativa, con preciso riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il legislatore, al fine di garantire una maggiore flessibilità aziendale, ha ammesso che il rapporto di lavoro possa essere regolato da patti di elasticità.
L’introduzione delle clausole elastiche deve inderogabilmente avvenire nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, attraverso il ricorso ad un accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro.
Laddove il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non dovesse definire l’istituto delle clausole elastiche, le stesse potranno essere certificate per iscritto dinanzi alle Commissioni di certificazione; è facoltà del lavoratore farsi coadiuvare da un rappresentante dell’associazione sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Preme, peraltro, sottolineare che il D.lgs. n. 81/2015 ha soppresso la distinzione presente, nella precedente normativa, tra clausole elastiche e clausole flessibili, facendo rientrare queste ultime all’interno delle prime.
Attraverso il ricorso alle clausole elastiche il datore di lavoro può apportare una variazione, per quel che riguarda la collocazione temporale della prestazione lavorativa, intervenendo:
Viene espressamente stabilito all’interno del Codice civile che, nell’evenienza in cui vengano introdotte le clausole elastiche all’interno del rapporto di lavoro, il datore di lavoro che ha interesse a variare la prestazione di lavoro deve dare un obbligatorio preavviso di almeno 2 giorni al lavoratore, salvo un diverso termine concordato dalle parti.
A seguito dell’attivazione delle clausole elastiche, deve essere riconosciuta una maggiorazione al lavoratore pari al 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Il D.lgs. n. 81/2015 sottolinea, all’art. 6 co. 6, che il datore di lavoro, attraverso l’attivazione delle clausole elastiche, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata, seppure nel rispetto del limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.
Il Codice civile riconosce inoltre la possibilità al lavoratore, il quale ha prestato il suo consenso alle clausole elastiche, di revocare detto consenso al ricorrere di particolari circostanze:
Attraverso il ricorso, da parte del datore di lavoro, a questo strumento, predisposto e regolamentato dal Legislatore, l’azienda può:
La flessibilità interna è più economica rispetto alla flessibilità esterna (assunzione di nuovi lavoratori).
Sebbene siano innumerevoli i vantaggi per il datore di lavoro derivanti dall’utilizzo di questo istituto, l’attivazione delle clausole elastiche può portare a due criticità:
“Ad integrazione della Sua lettera di assunzione e ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 81/2015, si comunica la volontà dell’Azienda, per sopravvenute e temporanee esigenze aziendali di carattere straordinario, di modificare l’orario di lavoro nella sua collocazione temporale (oppure di modificare la durata del normale orario di lavoro).
A tal fine le parti concordano che la richiesta di variazione della collocazione temporale della prestazione debba avvenire con il preavviso di almeno 48 ore. In relazione all’impegno assunto, al lavoratore saranno riconosciute le specifiche compensazioni previste dal CCNL.
Nessuna maggiorazione sarà dovuta in caso di variazione della collocazione temporale richiesta dal dipendente per esigenze di carattere personale o comunque concordata tra le parti senza alcuna richiesta specifica da parte del datore di lavoro”.
Le clausole elastiche nei contratti part-time costituiscono uno strumento utile per conciliare le esigenze di flessibilità aziendale con la tutela dei diritti dei lavoratori. Tuttavia, è fondamentale che la loro applicazione sia regolamentata in modo chiaro e trasparente, con il coinvolgimento attivo e interessato delle parti sociali, al fine di garantire un equilibrio sostenibile tra efficienza produttiva e qualità della vita lavorativa.