Sommario: 1. Il dovere di obbedienza del lavoratore 2. La contestazione disciplinare 3. Le sanzioni disciplinari: quali sono? 1. […]

Sommario: 1. Il rigetto del ricorso da parte della Corte d'appello 2. La tutela della comunicazione privata 3. Le argomentazioni della società 4. I messaggi WhatsApp sono riservati e privati
La Corte d’Appello di Firenze ha respinto il ricorso di una società italiana contro la decisione della Corte territoriale, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento comminato ad un proprio lavoratore subordinato, con conseguente reintegrazione e pagamento dell’indennità risarcitoria. Il licenziamento era stato motivato dalla presunta condotta offensiva del dipendente, che aveva condiviso messaggi vocali su una chat WhatsApp privata denominata “Amici di lavoro”, contenenti espressioni offensive, denigratorie e razziste nei confronti del superiore gerarchico.
La Corte territoriale ha ritenuto che tali messaggi, inviati a un gruppo ristretto di colleghi, fossero una comunicazione privata tutelata dall’art. 15 della Costituzione, escludendone quindi il carattere diffamatorio. Ha inoltre distinto questa situazione dalla pubblicazione su social network aperti, come Facebook, dove il contenuto è accessibile a un numero indefinito di persone.
Il datore di lavoro ha impugnato la sentenza con quattro motivi di ricorso, tra cui la violazione dell’art. 15 Cost., sostenendo che i messaggi non erano protetti dalla segretezza della corrispondenza poiché divulgati da uno dei destinatari. La società ha anche contestato l’omessa valutazione del bilanciamento tra il diritto alla segretezza della comunicazione e la tutela della salute e delle condizioni di lavoro (art. 32 Cost. e art. 2087 c.c.), sottolineando il dovere del datore di lavoro di proteggere il dipendente oggetto degli insulti. Inoltre, ha sostenuto che la Corte d’Appello aveva errato nel non riconoscere la gravità delle minacce e nell’escludere la valenza penale della condotta.
La Corte di Cassazione, con Sentenza 5936 del 06/03/2025, ha ribadito che le comunicazioni su WhatsApp rientrano nella tutela dell’art. 15 Cost., analogamente alla corrispondenza privata. La protezione si estende «anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”». Nel caso in esame, la rivelazione dei messaggi al datore di lavoro è avvenuta per iniziativa di un partecipante alla chat, violando la riservatezza della comunicazione. Infine, la Corte ha confermato che il licenziamento basato esclusivamente su contenuti diffusi in un contesto privato non costituisce giusta causa, in quanto non riconducibile a una violazione degli obblighi del lavoratore.