Sommario: 1. Il dovere di obbedienza del lavoratore 2. La contestazione disciplinare 3. Le sanzioni disciplinari: quali sono? 1. […]

Sommario: 1. Il diritto alle ferie, brevi cenni 2. La massima 3. La vicenda nel merito 4. Le valutazioni finali
La Costituzione italiana sancisce, all’art. 36, il diritto del lavoratore a godere di ferie annuali retribuite. Tale periodo deve essere funzionale al recupero delle energie psicofisiche spese nel corso dell’anno, oltreché alla partecipazione più attiva alla vita sociale e familiare del lavoratore.
Il D.lgs. 66/2003, all’art.10, definisce il periodo minimo di ferie annuali fruibili, specificando come “il prestatore di lavoro abbia diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane”. Preme rammentare come tale lasso temporale possa essere derogato, su iniziativa della contrattazione collettiva, in maniera più favorevole per il lavoratore, attraverso l’innalzamento dei giorni di ferie fruibili annualmente.
Per quanto concerne il godimento delle ferie, il decreto legislativo citato, impone il godimento di almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione, da svolgersi in modo continuativo. Le restanti settimane devono necessariamente essere godute dal lavoratore nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo deroga della contrattazione collettiva. In caso contrario, le ferie non godute andranno a concorrere alla formazione dell’imponibile previdenziale del mese di giugno, sul quale verranno poi calcolate le ritenute previdenziali del lavoratore.
Con riferimento all’ordinanza oggetto di questo approfondimento, il D.lgs. 66/2003 introduce un importante spunto di riflessione: il divieto di monetizzazione delle ferie. In deroga a tale principio, sono previsti tre casi eccezionali per i quali è ammessa la monetizzazione del periodo di ferie non godute:
Si evince, perciò, il principio secondo il quale il potere di monetizzare le ferie non può essere rimesso a una mera decisione unilaterale del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con ordinanza n. 16603 del 14.06.2024, ha sancito, al punto 19, il principio secondo il quale, una volta “cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarà onere del datore di lavoro al fine di opporsi all’obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva”.
L’art. 2697, co. 1, del Codice civile sancisce che “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, e specifica, al co. 2, che “chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito, alla luce di quanto previsto dal Codice civile. Ha sottolineato che chi richiede in giudizio il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, dopo la fine del rapporto di lavoro, ha l’onere della prova dell’avventa prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati.
I giudici della Suprema Corte, in base ad un’interpretazione del diritto interno, conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hanno rilevato che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi solamente nel caso in cui il datore di lavoro possa offrire la prova:
Tali considerando hanno portato la Corte di Cassazione Sezione Lavoro a rigettare il ricorso, escludendo le violazioni di legge denunciate. La giustificazione data dai Giudici di legittimità è quella del mancato assolvimento dell’onere della prova, imputabile al lavoratore, in riferimento al mancato godimento delle ferie e degli altri riposi.
L’ordinanza n. 16603 sottolinea l'importanza della corretta gestione e documentazione nel Libro Unico del Lavoro, delle ferie e dei permessi goduti da parte del lavoratore, al fine di evitare un possibile contenzioso al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L'approccio adottato dalla Corte di Cassazione definisce una situazione di equilibrio tra la tutela dei diritti dei lavoratori e le esigenze di certezza e trasparenza nel diritto del lavoro.
Il richiamo dell’art. 2697 c.c. rappresenta uno strumento essenziale nella risoluzione di tale controversia. Lo stesso permette di individuare con maggiore chiarezza il riparto dell’onere probatorio; in capo al datore di lavoro l’obbligo di dimostrare la corretta offerta e comunicazione delle ferie al lavoratore, in capo al lavoratore l’onere di provare l’effettivo mancato godimento delle ferie e dei permessi.