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Falsa attestazione nel pubblico impiego

autore: 
Michele Motta
Dicembre 1, 2024

Sommario: 1. Le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego 2. Il caso di specie 3. L'elemento di novità 4. L'ordinanza n. 27610 del 24 ottobre 2024

1. Le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego

Il rapporto di pubblico impiego, privatizzato dalle risalenti previsioni legislative di cui alla L. n. 421/1992, al D.lgs. n. 29/1993 e, da ultimo, al D.lgs. n. 165/2001, si basa oggi su di una struttura per cui è rimessa al Legislatore ed alle amministrazioni la disciplina degli aspetti organizzativi e funzionali dei pubblici uffici lasciando, al contrario, la regolamentazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni disciplinari, alla contrattazione collettiva. A rafforzare tale affermazione, proprio con riferimento alla disciplina delle sanzioni disciplinari, vi provvede l’art. 55, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001 rubricato “Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative” il quale recita: “…la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi…”. Dunque, per poter comprendere in quali condotte od omissioni possa annidarsi una fattispecie di responsabilità disciplinare è doveroso fare riferimento al Contratto collettivo di lavoro e ad un atto, tradizionalmente ad esso collegato, quale il Codice disciplinare. È proprio quest’ultimo che disciplina puntualmente gli obblighi disciplinari del pubblico dipendente.

Nell’ambito delle sanzioni disciplinari, inoltre, l’irrogazione della sanzione è calmierata dai principi di gradualità e proporzionalità ed in virtù di ciò, il sistema sanzionatorio ne appresta le seguenti: la multa, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il licenziamento con preavviso ed il licenziamento senza preavviso. Con riferimento al tema del licenziamento, configurandosi lo stesso quale sanzione maggiormente incisiva la quale dev’essere interpretata come extrema ratio, le condotte al cui ricorrere si collega tale sanzione vanno e devono essere intese come le più gravi. Tra queste vi sarebbe anche la falsa attestazione in servizio la cui configurabilità e conseguenza è, oltretutto, prevista dall’art. 55 quater, co. 1, lett. a), del già richiamato Testo Unico sul pubblico impiego.

2. Il caso di specie

Nel caso di specie che ha interessato il giudice delle leggi, il ricorrente adiva la Suprema Corte di Cassazione impugnando la precedente sentenza con cui la Corte d’Appello di Genova aveva rigettato l’appello proposto in relazione alla decisione del Tribunale di Massa il quale si era espresso in merito al caso di licenziamento senza preavviso, irrogato al ricorrente nel gennaio 2019. La sanzione era stata comminata a seguito di procedimento disciplinare in cui veniva contestata proprio la violazione del richiamato art. 55 quater.

La vicenda prendeva le mosse a seguito dell’applicazione della misura cautelare in carcere disposta dal GIP nel settembre 2018 a seguito dell’attività della Procura, la quale aveva indagato in merito a reiterati episodi di assenteismo dal servizio.

Il ricorrente, con riferimento al procedimento disciplinare, lamentava vizi di tardività e di genericità dell’addebito e la conseguente sussumibilità della fattispecie nell’alveo della disposizione di cui all’art. 55 quater, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 165/2001.

3. L’elemento di novità

Ciò che colpisce di tale pronuncia non riguarda tuttavia la diretta risoluzione della controversia, ad ogni modo conclusasi con un rigetto, ma riguarda invece ciò che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato al fine di sostenere le proprie argomentazioni in merito al caso. In particolare, nell’approfondimento delle tipologie di condotta in grado di integrare l’illecito di falsa attestazione in servizio, tra le quali vanno sicuramente ricomprese tanto le modalità fraudolente di alterazione e manomissione dei sistemi di rilevazione delle presenze quanto la mancata registrazione delle uscite, il giudice delle leggi ha avuto modo di pronunciarsi in merito alle c.d. pause brevi (pause caffè). Con riferimento a quest’ultime, e nell’analisi della condotta sottoposta all’attenzione della Corte, la stessa ha affermato: “…non si è trattato di semplici pause caffè, come può essere capitato ad altri colleghi dell’odierno appellante che sono stati trattati con maggiore clemenza, ma di veri e propri allontanamenti per compiere delle commissioni extralavorative…” e “…oltre alla volte in cui il lavoratore si assentava dal lavoro per più di 15 minuti senza timbratura in uscita, assumono particolare rilievo le altrettante volte in cui lo stesso è stato pedinato dagli agenti di polizia che hanno potuto constatare come tali uscite non avvennero per svolgere servizi esterni…”. Con tali affermazioni (punto n. 7 Ragioni della decisione), richiamandosi espressamente al giudice d’appello, la Suprema Corte riconosce indirettamente che le pause brevi rientranti nell’ordinaria routine di servizio volte, il più delle volte, al recupero delle energie psicofisiche sono legittime.

4. L’ordinanza n. 27610 del 24 ottobre 2024

A confermare quanto esposto è sempre la stessa Suprema Corte di Cassazione la quale, solo pochi giorni dopo alla pronuncia qui riassunta, si è espressa in merito ad un ulteriore caso di licenziamento per giusta causa con ordinanza n. 27610 del 24 ottobre 2024. Anche in tale caso il giudice delle leggi, confermando le decisioni della Corte d’Appello, si è potuto confrontare, oltre che con l’elemento del pedinamento ritenuto più che legittimo, con la durata e la reiterazione dell’assenza dal servizio.

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