Coefficiente Tfr di gennaio 2025

L’ISTAT, attraverso il Comunicato del 21 febbraio 2025, ha pubblicato i dati aggiornati relativi all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di gennaio 2025.

Secondo le rilevazioni dell’Istituto, l’indice ha raggiunto il valore di 120,9 punti, evidenziando l’andamento dell’inflazione e le variazioni dei prezzi al consumo rispetto ai mesi precedenti.

Di conseguenza, il coefficiente di rivalutazione per gennaio 2025 è 0,561772

770/2025: nuovo sistema dichiarativo

Sommario: 1. Modello 770/2025: approvato il nuovo schema di dichiarazione 2. Novità introdotte 3. Scadenza e modalità di presentazione

1. Modello 770/2025: approvato il nuovo schema di dichiarazione

Il 24 febbraio 2025, con il Provvedimento n. 75896, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2025, relativo all’anno d’imposta 2024. Il documento include le istruzioni per la compilazione e riguarda la comunicazione dei versamenti, crediti e compensazioni effettuati dai sostituti d’imposta.

2. Novità introdotte

Nel nuovo modello sono previste alcune modifiche per semplificare la dichiarazione e agevolare i contribuenti. In particolare:

3. Scadenza e modalità di presentazione

I sostituti d’imposta dovranno inviare il Modello 770/2025 entro il 31 ottobre 2025 esclusivamente tramite modalità telematica.

Pronunce di febbraio 2025 Cassazione Sez. Lavoro

Ord. n. 2618 - 04/02/2025  Licenziamento

Il licenziamento del lavoratore, anche se avvenuto a seguto di indagini del detective, è considerato legittimo se si abusa del congedo parentale.

 

Ord. n. 2619 - 04/02/2025  Licenziamento

Legittimo il licenziamento del dipendente che, in permesso ex legge 104/1992, partecipa ad un torneo di golf.

 

Ord. n. 2806 - 05/02/2025  Licenziamento

Legittimo il licenziamento del dipendente di banca che spia i dettagli dei vari conti bancari senza una reale necessità.

 

Ord. n. 3607 - 12/02/2025  Licenziamento

Legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza l'auto aziendale per meri motivi personali durante l'orario di lavoro.

 

Ord. n. 4084 - 17/02/2025  Risarcimento

Nell'evenienza in cui l'azienda non riesca a dimostrare di aver adottato correttamente tutte le misure di prevenzione per evitare danni da amianto nei confronti del lavoratore, è chiamata, a seguito del decesso di quest'ultimo, a risarcire gli eredi.

 


 

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Agevolazioni per i lavoratori rimpatriati

Sommario: 1. Interpello Agenzia delle Entrate: chiarimenti sul regime fiscale per i lavoratori impatriati 2. Parere dell'Agenzia delle Entrate

1. Interpello Agenzia delle Entrate: chiarimenti sul regime fiscale per i lavoratori impatriati

Nel contesto di un'istanza di interpello presentata il 20 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati", previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il quesito è stato posto da un cittadino italiano residente in Francia, che ha lavorato in Italia dal 2015 al 2016 per due datori di lavoro differenti. Nel 2018 si è trasferito in Francia per lavorare presso una società appartenente al medesimo gruppo della società per cui aveva lavorato in Italia. Ora, l'istante ha intenzione di rientrare in Italia a gennaio 2025, per lavorare di nuovo per la stessa società con cui aveva collaborato nel 2015-2016.

Il contribuente ha chiesto se possa fruire del regime agevolativo, considerato che ha trascorso sei periodi di imposta all'estero. In particolare, ha richiesto chiarimenti sul fatto che, al momento del rientro in Italia, lavorerà per una società con cui aveva avuto un rapporto di lavoro in passato, ma non immediatamente prima del trasferimento all'estero. L'istante ha ipotizzato che tale situazione possa comportare un allungamento del periodo minimo di permanenza all'estero, ai fini dell'applicazione del regime.

2. Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ha confermato che il periodo minimo di residenza all'estero ai fini dell'applicazione del regime agevolativo è di sei periodi d’imposta, poiché, come dichiarato dall'istante, non c'è coincidenza tra il datore di lavoro per cui il lavoratore era impiegato in Italia prima del trasferimento all'estero e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il rientro in Italia. In questo caso, il lavoratore ha rispettato il requisito di permanenza all’estero per il periodo previsto dal regime.

Dimissioni per fatti concludenti: Uniemens

Sommario: 1. Messaggio INPS n. 369/2025 e n. 639/2025 – Nuove regole sulla risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata 2. Effetti su NASpI e obblighi contributivi 3. Nuovo codice Uniemens

1. Messaggio INPS n. 369/2025 e n. 639/2025 – Nuove regole sulla risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata

L’INPS, con il messaggio n. 639/2025, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 19 della legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro), che introduce nuove regole per la cessazione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata.

A partire dal 12 gennaio 2025, se il contratto collettivo non stabilisce un termine specifico, un’assenza ingiustificata superiore a 15 giorni comporterà la risoluzione automatica del rapporto di lavoro per fatti concludenti, senza necessità di dimissioni formali.

Il datore di lavoro dovrà comunicare la cessazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che avrà la possibilità di verificare la legittimità del provvedimento. Tuttavia, il lavoratore potrà opporsi dimostrando che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o a responsabilità del datore di lavoro. In questi casi, l’INL potrà dichiarare inefficace la risoluzione, consentendo la ricostituzione del rapporto di lavoro.

2. Effetti su NASpI e obblighi contributivi

Se il rapporto di lavoro cessa a seguito della procedura di dimissioni per fatti concludenti, il lavoratore non potrà accedere alla NASpI, poiché la cessazione verrà considerata come volontaria. Inoltre, il datore di lavoro non sarà tenuto al versamento del  ticket licenziamento per la cessazione del rapporto a tempo indeterminato.

3. Nuovo codice Uniemens

L’INPS ha precisato infine che, a decorrere dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (dimissioni per fatti concludenti) dovranno essere segnalate nel flusso Uniemens con il codice “1Y”, corrispondente a:

DDL Milleproroghe approvato dal Senato

Milleproroghe 2025: Novità Principali

Il 13 febbraio 2025, il Senato ha approvato il DDL di conversione del DL n. 202/2024, che passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva. Il decreto prevede diverse proroghe e misure di rilievo in ambito fiscale, normativo e di lavoro.

Principali disposizioni:

> Rottamazione-quater: i contribuenti decaduti dalla definizione agevolata delle cartelle potranno essere riammessi presentando domanda entro il 30 aprile 2025.

> Concordato biennale: nessuna proroga per il regime agevolato richiesto da commercianti e associazioni di categoria.

> Polizze catastrofali: obbligo per le aziende di stipulare un'assicurazione contro calamità naturali entro il 31 marzo 2025.

> Normativa antincendio:

> Contratti a tempo determinato: proroga sino al 31 dicembre 2025 della possibilità di utilizzare, con riferimento ai contratti di durata superiore a 12 mesi, la causale generale basata su "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva", qualora la contrattazione collettiva non abbia già individuato proprie causali.

Decontribuzione madri intermittenti

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 2 del 5 febbraio 2025, ha fornito indicazioni sull'estensione dello sgravio contributivo previsto a favore delle lavoratrici madri con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. In particolare, il Ministero ha chiarito che il beneficio contributivo previsto dall'articolo 1, commi 180 e 181, della Legge n. 213/2023 è applicabile anche alle lavoratrici madri assunte con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Minimali e massimali gestione seprata 2025

Con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, l'INPS ha reso note le aliquote contributive e i valori minimi e massimi di reddito/compenso da considerare per il calcolo dei contributi dovuti nel 2025 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata, come previsto dall'articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995.

L'INPS ha inoltre fornito dettagli sulle aliquote contributive applicabili ai seguenti gruppi:

Nuovo minimale INPS per il 2025

Con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'INPS stabilisce il limite di retribuzione giornaliera per l'anno 2025, aggiornando anche tutti gli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni in materia previdenziale e assistenziale.

Il minimale di retribuzione giornaliera per i lavoratori in generale per il 2025 è fissato a 57,32 euro, mentre il minimale di retribuzione oraria, applicabile ai fini contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale, è pari a 8,60 euro.

Inoltre, l'INPS comunica anche i seguenti valori:

Comunicazione somministrati entro il 31

Secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, i datori di lavoro che nel 2024 hanno fatto ricorso a lavoratori con contratti di somministrazione devono inviare, entro il 31 gennaio 2025 una comunicazione specifica. Tale comunicazione deve essere inviata alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o, qualora mancassero, agli organismi territoriali delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La comunicazione deve includere:

L'inosservanza di questo obbligo, o l'invio di informazioni incomplete o errate, comporta una sanzione amministrativa, così come previsto dall'articolo 40 del D.Lgs. n. 81/2015, con importi che possono variare da 250 a 1.250 euro.

Dimissioni per fatti concludenti: nota ITL

Sommario: 1. Le principali novità 2. Comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) 3. Procedura operativa 4. Eccezioni alla norma 

Con la Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal cosiddetto "Collegato Lavoro" in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata, noto anche come "dimissioni per fatti concludenti".

1. Le principali novità

L’art. 19 del Collegato Lavoro, integrando l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, considera come dimissioni per fatti concludenti l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale ovvero, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni. In tali ipotesi, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

2. Comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile un modello standardizzato per la comunicazione dell'assenza ingiustificata. L'agenzia potrà successivamente verificare la veridicità della comunicazione e, se accertata, il rapporto si intenderà risolto per volontà del lavoratore, senza diritto alla NASpI.

3. Procedura operativa

Il datore di lavoro, in caso di assenza ingiustificata del dipendente, dovrà seguire pertanto i seguenti passaggi:

>Accertamento dell'assenza: verificare che l'assenza sia effettivamente ingiustificata e documentare tutte le circostanze rilevanti da comunicare all'Ispettorato. 

>Compilazione del modello: utilizzare il modello standardizzato fornito dall'Ispettorato per comunicare l'assenza, allegando tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.

>Invio della comunicazione: trasmettere il modello compilato all'ITL territorialmente competente.

4. Eccezioni alla norma

La disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. Esempi includono il ricovero in ospedale o altre motivazioni comprovate.

Pubblicato il coefficiente Tfr di dicembre 2024

Pubblicato il coefficiente Tfr di dicembre 2024

Nel mese di dicembre 2024, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevato dall’ISTAT, si attesta a 120,2 punti, registrando un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente e una crescita del +1,1% su base annua rispetto a dicembre 2023.

Sulla base di questo valore, la percentuale da applicare per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato al 31 dicembre 2023 è calcolata in 2,320017%, con il relativo coefficiente di rivalutazione fissato a 1,02320017.

Questi aggiornamenti offrono un quadro essenziale per il calcolo del TFR e per l’adeguamento di importi economici legati all’inflazione, contribuendo a preservare il potere d’acquisto e l’equità nei rapporti economici.