Sommario: 1. Il dovere di obbedienza del lavoratore 2. La contestazione disciplinare 3. Le sanzioni disciplinari: quali sono? 1. […]

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 231/2024, ha fornito chiarimenti rilevanti sul trattamento fiscale delle borse di studio assegnate ai figli dei dipendenti.
In particolare, ha chiarito che:
Nel caso specifico, l’azienda istante ha manifestato l’intenzione di assegnare borse di studio a favore dei figli dei dipendenti che si siano distinti per risultati eccellenti in ambito scolastico o universitario.
Viene precisato che «l'accoglimento delle domande è subordinato alla condizione che lo studente sia fiscalmente a carico del richiedente e che non abbia beneficiato né tantomeno beneficerà per l'anno di riferimento di analoghe erogazioni da parte di enti pubblici o privati, anche tramite altri familiari».
L’interpello si è concentrato sulla possibilità di applicare l’esenzione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR, anche in mancanza di documentazione giustificativa sull’utilizzo delle somme erogate.
Il dubbio interpretativo scaturiva da un passaggio della circolare 238/2000, la quale indicava l'applicabilità dell'esenzione esclusivamente nel caso in cui il datore di lavoro provvedesse a raccogliere e conservare specifica documentazione atta a comprovare l'utilizzo delle somme erogate.
L’Agenzia delle Entrate richiama però i chiarimenti forniti dalla circolare 28/2016. Quest’ultima specifica che rientrano nella lettera f-bis «le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all’articolo 12. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico».
Pertanto, nel caso di specie, l’Agenzia ritiene applicabile l’esenzione fiscale prevista dalla lettera f-bis per le borse di studio assegnate in riconoscimento del merito scolastico o universitario. Si sottolinea che l’obbligo di documentazione giustificativa si limita esclusivamente alle somme erogate per la fruizione «dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali».