Lavoratori usuranti: specifiche tecniche

Sommario: 1. Categorie di lavori usuranti 2. Comunicazione obbligatoria 3. Pensione anticipata 4. Requisiti per il riconoscimento 

I lavoratori usuranti sono coloro i quali svolgono mansioni particolarmente gravose e logoranti per il fisico o la mente, spesso caratterizzate da condizioni lavorative difficili e/o ripetitive. 

1. Categorie di lavori usuranti

Il Decreto Legislativo 67/2011 identifica diverse categorie di lavoratori usuranti, tra cui:

2. Comunicazione obbligatoria

Il termine per l'invio della comunicazione di lavoro notturno, (lettere da a) a d) dell'art. 1, D. lgs. n. 67/2011), è normalmente fissato al 31 marzo di ogni anno. Tale adempimento deve essere assolto inviando in via telematica all’Ispettorato territoriale del lavoro competente il “Modello LAV-US”, dove verranno comunicati i periodi in cui ciascun lavoratore ha svolto le attività usuranti.

Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena (art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 67/2011) rimane fissato entro trenta giorni dall'inizio dello stesso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. lgs. n. 67/2011.

3. Pensione anticipata

Per i lavoratori usuranti la legge prevede un trattamento pensionistico agevolato, attraverso il riconoscimento dell’APE Sociale (Anticipo Pensionistico Sociale) o attraverso il riconoscimento del pensionamento anticipato con requisiti ridotti

4. Requisiti per il riconoscimento

Per beneficiare delle agevolazioni, il lavoratore deve aver svolto mansioni usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci, o almeno metà della carriera lavorativa. È necessario presentare domanda specifica all’INPS, corredata da documentazione che attesti l’attività svolta.

Pubblicato il coefficiente Tfr di novembre 2024

A partire dal 1° gennaio 2015, l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) è stata incrementata al 17%, come stabilito dall’art. 1, comma 623, della legge n. 190/2014.

Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1040/2002, il diritto al pagamento del TFR si configura al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione, il trattamento maturato deve essere integralmente liquidato, mentre le differenze di rivalutazione derivanti dalla pubblicazione degli indici Istat possono essere regolate successivamente, in sede di conguaglio (vedi anche Cass. n. 4822/2002).

Per il trattamento di fine rapporto maturato a partire dal 2001 è stato introdotto un diverso regime fiscale (D.Lgs. 47/2000 e D.Lgs. 168/2001). La rivalutazione, che non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali, è soggetta a imposta sostitutiva e deve essere contabilizzata separatamente.

Il coefficiente di rivalutazione calcolato dall’Istat per il mese di novembre 2024 è fissato al 2,131939% (indice Istat 120,1).

In conformità agli articoli 2120, commi 4 e 5, del Codice Civile (legge n. 297/1982), il coefficiente sopra indicato si utilizza per calcolare la rivalutazione dei trattamenti accantonati al 31 dicembre 2023, al netto di anticipazioni ricevute e dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione stessa.

Smart working e telelavoro in pillole

Sommario: 1. Lo Smart Working (lavoro agile) 2. Il telelavoro

1. Lo Smart Working (lavoro agile)

2. Il telelavoro

Approvato in Senato il Ddl Lavoro

Dopo un lungo iter legislativo durato più di un anno, il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge sul lavoro, noto come DDL Lavoro. Il provvedimento ha ricevuto 81 voti favorevoli, 47 contrari e un solo astenuto, confermando così l'importanza e l'urgenza del tema trattato. Questo Disegno di Legge introduce cambiamenti significativi nelle politiche del lavoro, puntando a riformare aspetti fondamentali della normativa vigente e ad affrontare le sfide attuali del mercato occupazionale.

Tra le principali novità , si segnalano:

1. Sicurezza sul lavoro (art. 1)

2. Contratti a termine (art. 11)

3. Durata del periodo di prova (art. 13)

4. Smart Working (art. 14)

5. Contratto misto per partite iva e lavoro subordinato (art. 17)

4. Assenze ingiustificate e dimissioni (art. 19)

CdM: approvato il decreto proroghe

Decreto-legge: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Comunicato stampa n. 107 del 9 dicembre 2024

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi. L’intervento è volto a garantire la continuità dell’azione amministrativa e ad attuare misure organizzative essenziali per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle pubbliche amministrazioni.

Principale novità in materia lavoro

Tra le misure contenute nel decreto-legge, si segnala una novità di particolare interesse in materia lavoro.

Fino al 31/12/2025, i datori di lavoro del settore privato potranno continuare a stipulare contratti a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, senza superare il tetto massimo di 24 mesi complessivi.

Questa misura rappresenta un supporto sia per le aziende, che possono contare su un quadro normativo più stabile, sia per il sistema amministrativo, che mira a garantire continuità ed efficienza.

Cassa Integrazione Guadagni (CIG): la guida

Sommario: 1. Che cos'è la CIG? 2. Le causali  3. I destinatari 4. La durata dell'intervento 5. L'integrazione salariale 6. Esempio pratico

1. Che cos'è la CIG? 

La Cassa Integrazione Guadagni è un ammortizzatore sociale attraverso il quale il lavoratore subordinato viene sospeso dal lavoro o presta la sua attività ad orario ridotto per un determinato periodo di tempo, ricevendo dal datore di lavoro per conto dell'INPS un'indennità di integrazione salariale. Sono previste due tipologie di CIG: CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) e CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria). I presupposti della CIGO sono la temporaneità della situazione di difficoltà e la ragionevole prevedibilità di ripresa dell'attività. La normativa di riferimento in materia di Cassa integrazione è il D.lgs. 148/2015.

2. Le causali

CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. Temporanea crisi di mercato (es: mancanza di lavoro e/o di commesse);
  2. Eventi aziendali transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori (es: lavori sospesi da parte del committente);
  3. Eventi oggettivamente non evitabili (es: terremoti, alluvioni).

CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. Riorganizzazione aziendale (massimo 24 mesi in un quinquennio mobile);
  2. Crisi aziendale (massimo 12 mesi in un quinquennio mobile);
  3. Contratti di solidarietà (massimo 24 mesi, estendibili fino a 36, in un quinquennio mobile).

3. I destinatari

Sono destinatari del trattamento di CIG:

4. La durata dell'intervento

La durata dell'integrazione salariale deve rispettare tre limiti:

  1. Il periodo massimo integrabile è di 52 settimane in un biennio mobile (non concorrono al calcolo gli eventi oggettivamente non evitabili);
  2. La durata dei periodi di CIG e CIGS non può avere una durata superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile. I mesi diventano 30 per le imprese industriali (escavazione, lapidei) e dell'edilizia.
  3. Non possono essere autorizzate ore di CIG per oltre 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'U.P. mediamente occupati nei 6 mesi precedenti alla richiesta di integrazione salariale.

5. L'integrazione salariale

L'integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale attività. Tale importo deve rispettare il massimale mensile (comprensivo dei ratei delle mensilità aggiuntive) che viene determinato annualmente e per l'anno 2024 è pari a:

SETTORI VARI
Massimale lordo Massimale al netto del 5,84%

1.392,89

1.311,56

Per gli eventi metereologici viene previsto un massimale differente.

EDILIZIA - CIG PER EVENTI METEREOLOGICI
Massimale lordo Massimale al netto del 5,84%

1.671,48

1.573,86

La quota di riduzione del 5,84% (percentuale contributiva degli apprendisti) deve essere sottratta al massimale lordo.

6. Esempio pratico

Nell'esempio abbiamo un operaio retribuito con il criterio della "mensilizzazione", la cui retribuzione globale lorda è pari a € 1686,74. Le ore di assenza per CIGO sono 96.

RETRIBUZIONE ORARIA 1686,74 (retribuzione mensilizzata del lavoratore) / 173 (divisore contrattuale) € 9,7499
RATEO DI TREDICESIMA MENSILITA' 1686,74 / 2.000 (divisore fisso per il calcolo delle mensilità aggiuntive)  0,8434

TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA PER CIG

10,5933

PROPORZIONAMENTO

10,5933 x 80% 

8,4746

NETTIZZAZIONE

8,4746 x 5,84 % 

€ 0,4949

RETRIBUZIONE ORARIA NETTA

8,4746 - 0,4949

€ 7,9797

MASSIMALE NETTO DIVISO LE ORE LAVORABILI NEL MESE (176)

1.311,54 / 176

€ 7,4520

INTEGRAZIONE SALARIALE MESE

7,4520 x 96 (ore di assenza per CIGO)

€ 715,39

DETERMINAZIONE IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

1.686,74 - 935,99 (assenze per CIGO, 9,74994 x 96)

€ 750,75 -> € 751,00

DETERMINAZIONE IMPONIBILE FISCALE

751 x (9,49 - 7 % dell'esonero I.V.S.) 

€ 18,6999

751 - 18,6999 + 715,40

€ 1.447,70

Inail 2025: basi di calcolo disponibili

L'INAIL, con l'istruzione operativa n. 11783 del 4 dicembre 2024, ha annunciato la disponibilità del servizio online per la comunicazione delle basi di calcolo relative all’autoliquidazione 2024/2025. Tale servizio è accessibile sul sito ufficiale dell’INAIL, nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”.

1. Accesso al servizio

Il servizio è rivolto a:

  1. Datori di lavoro.
  2. Altri soggetti obbligati all’autoliquidazione.
  3. Intermediari che dispongono della delega sui codici ditta.

Se sono presenti più basi di calcolo, le comunicazioni sono ordinate per data di elaborazione in ordine decrescente, con la versione più recente in cima.

2. Servizi online disponibili

Questi servizi sono disponibili nella sezione “Servizi Online” del sito www.inail.it.

3. Aggiornamenti futuri

Dal 10 dicembre 2024, sarà attivo il servizio “Visualizza elementi di calcolo”, dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

4. Ditte cessate nel 2024

Le basi di calcolo non sono disponibili per le aziende che hanno cessato la propria attività nel corso del 2024 e che hanno già completato gli adempimenti tramite la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”. Per queste ditte, sono stati predisposti:

Festività di dicembre in busta paga

Sommario: 1. Quali e quante sono le festività riconosciute in Italia? 2. La festività di dicembre in busta paga 3. Principali quesiti

1. Quali e quante sono le festività riconosciute in Italia?

Attualmente, sono riconosciute undici festività, suddivise in civili e religiose a seconda dell'evento celebrato. A queste si possono aggiungere ulteriori festività locali (Santo Patrono), solitamente definite attraverso la contrattazione collettiva.

Nello specifico, le festività sono:

Nazionali civili

Nazionali religiose

Locali

2. La festività di dicembre in busta paga

La festività dell'8 dicembre è una festività nazionale e religiosa e quest'anno, 2024, cade di domenica. Quando le festività, sia nazionali sia del Santo Patrono, vengono godute senza che il lavoratore retribuito ad ore presti la propria attività lavorativa, a quest'ultimo deve essere riconosciuto un trattamento economico pari a 1/6 della normale retribuzione settimanale. Nell'evenienza in cui la festività cada di domenica, il lavoratore retribuito con il criterio della "mensilizzazione" vedrà riconoscersi 1/26 della sua retribuzione mensile lorda. Nel caso in cui la festività non coincida con la domenica il lavoratore "mensilizzato" non avrà alcun trattamento aggiuntivo, poiché la festività è già ricompresa nel suo stipendio mensile.

3. Principali quesiti

Lavoro occasionale e autonomo occasionale

Sommario: 1. Introduzione 2. Il lavoro autonomo occasionale 3. Le prestazioni occasionali (PrestO)

1. Introduzione 

La somiglianza lessicale tra la prestazione occasionale e il lavoro autonomo occasionale porta spesso a generare confusione tra i due istituti, rendendo difficile per molti comprendere le differenze normative, operative e applicative che li caratterizzano. Questa confusione può creare fraintendimenti sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro, con possibili implicazioni sul corretto inquadramento giuridico dei rapporti di lavoro. Pertanto, risulta necessario un approfondimento per distinguere in modo chiaro e inequivocabile le due tipologie di attività, evidenziandone le peculiarità e le modalità di utilizzo.

Le prestazioni occasionali sono state inserite nel nostro ordinamento a seguito dell’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (d.l. 17 marzo 2017, n. 25, conv. l. 20 aprile 2017, n. 49). Possono legittimamente fare ricorso a tale tipologia contrattuale, nel rispetto dei limiti individuali:

Nota bene: ove il lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 del Codice civile svolga attività caratterizzata da occasionalità, senza i requisiti della professionalità e prevalenza, si configura lavoro autonomo occasionale! 

2. Il lavoro autonomo occasionale

Per quanto concerne le prestazioni di lavoro autonomo occasionale l’obbligatorietà di iscrizione alla Gestione Separata scatta qualora il compenso ecceda (anche ove percepito da più committenti) euro 5.000 annui. Laddove venga superato il suddetto limite, i contributi saranno dovuti esclusivamente sulla quota eccedente tale importo.
Entro i 4.800 euro annui vi è compatibilità tra NASpI e lavoro autonomo occasionale, ma non vi è, allo stesso modo, una cumulabilità pura: l’indennità di disoccupazione sarà ridotta in misura pari all’80% del reddito e il lavoratore autonomo sarà tenuto a comunicare l’importo all’INPS. Ove si dovesse superare la soglia quantitativa sopra riportata, si andrebbe incontro alla perdita dello stato di disoccupazione e dell’indennità correlata.

Il soggetto titolare di un reddito da lavoro dipendente e di un reddito da lavoro autonomo occasionale è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
Il reddito da lavoro autonomo occasionale è sensibile ad una ritenuta d’acconto del 20% ma, quando i redditi si cumulano le somme lorde relative al lavoro occasionale saranno assoggettate alla ben più alta aliquota marginale (cioè quella stabilita per lo scaglione nel quale ricade l'ultima quota della base imponibile).

3. Le prestazioni occasionali (PrestO)

Sono da qualificarsi, invece, prestazioni occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso dell’anno civile a compensi d’importo:

  1. complessivamente non superiore a 5.000€ per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  2. complessivamente non superiore a 10.000€ per ciascun utilizzatore (ovvero 15.000€ per utilizzatori operanti nei settori di fiere, congressi, eventi...);
  3. non superiore a 2.500€ per le prestazioni complessivamente rese da ciascun prestatore in favore del medesimo utilizzatore (ovvero 5.000€ per ciascun prestatore per le attività di steward negli impianti sportivi nei confronti dello stesso utilizzatore).

Si specifica che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Nelle prestazioni occasionali, l’attivazione stessa del contratto, fa sorgere l’obbligo contributivo. E’ pertanto integralmente a carico dell’utilizzatore il versamento dei contributi previdenziali (alla Gestione Separata INPS), nonché il pagamento del premio INAIL.

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile e €2.500 euro per ogni committente. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di prestazione occasionale e il fruitore della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Sono, tuttavia, computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità, dai giovani con meno di 25 anni di età, dai disoccupati, nonché dai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato.

Borse di studio ai figli dei dipendenti

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 231/2024, ha fornito chiarimenti rilevanti sul trattamento fiscale delle borse di studio assegnate ai figli dei dipendenti.

In particolare, ha chiarito che:

1. Il quesito dell'azienda istante

Nel caso specifico, l’azienda istante ha manifestato l’intenzione di assegnare borse di studio a favore dei figli dei dipendenti che si siano distinti per risultati eccellenti in ambito scolastico o universitario.

Viene precisato che «l'accoglimento delle domande è subordinato alla condizione che lo studente sia fiscalmente a carico del richiedente e che non abbia beneficiato né tantomeno beneficerà per l'anno di riferimento di analoghe erogazioni da parte di enti pubblici o privati, anche tramite altri familiari».

L’interpello si è concentrato sulla possibilità di applicare l’esenzione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR, anche in mancanza di documentazione giustificativa sull’utilizzo delle somme erogate. 

Il dubbio interpretativo scaturiva da un passaggio della circolare 238/2000, la quale indicava l'applicabilità dell'esenzione esclusivamente nel caso in cui il datore di lavoro provvedesse a raccogliere e conservare specifica documentazione atta a comprovare l'utilizzo delle somme erogate.

2. La risposta all'interpello 

L’Agenzia delle Entrate richiama però i chiarimenti forniti dalla circolare 28/2016. Quest’ultima specifica che rientrano nella lettera f-bis «le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all’articolo 12. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico».

Pertanto, nel caso di specie, l’Agenzia ritiene applicabile l’esenzione fiscale prevista dalla lettera f-bis per le borse di studio assegnate in riconoscimento del merito scolastico o universitario. Si sottolinea che l’obbligo di documentazione giustificativa si limita esclusivamente alle somme erogate per la fruizione «dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali».

Falsa attestazione nel pubblico impiego

Sommario: 1. Le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego 2. Il caso di specie 3. L'elemento di novità 4. L'ordinanza n. 27610 del 24 ottobre 2024

1. Le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego

Il rapporto di pubblico impiego, privatizzato dalle risalenti previsioni legislative di cui alla L. n. 421/1992, al D.lgs. n. 29/1993 e, da ultimo, al D.lgs. n. 165/2001, si basa oggi su di una struttura per cui è rimessa al Legislatore ed alle amministrazioni la disciplina degli aspetti organizzativi e funzionali dei pubblici uffici lasciando, al contrario, la regolamentazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni disciplinari, alla contrattazione collettiva. A rafforzare tale affermazione, proprio con riferimento alla disciplina delle sanzioni disciplinari, vi provvede l’art. 55, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001 rubricato “Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative” il quale recita: “…la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi…”. Dunque, per poter comprendere in quali condotte od omissioni possa annidarsi una fattispecie di responsabilità disciplinare è doveroso fare riferimento al Contratto collettivo di lavoro e ad un atto, tradizionalmente ad esso collegato, quale il Codice disciplinare. È proprio quest’ultimo che disciplina puntualmente gli obblighi disciplinari del pubblico dipendente.

Nell’ambito delle sanzioni disciplinari, inoltre, l’irrogazione della sanzione è calmierata dai principi di gradualità e proporzionalità ed in virtù di ciò, il sistema sanzionatorio ne appresta le seguenti: la multa, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il licenziamento con preavviso ed il licenziamento senza preavviso. Con riferimento al tema del licenziamento, configurandosi lo stesso quale sanzione maggiormente incisiva la quale dev’essere interpretata come extrema ratio, le condotte al cui ricorrere si collega tale sanzione vanno e devono essere intese come le più gravi. Tra queste vi sarebbe anche la falsa attestazione in servizio la cui configurabilità e conseguenza è, oltretutto, prevista dall’art. 55 quater, co. 1, lett. a), del già richiamato Testo Unico sul pubblico impiego.

2. Il caso di specie

Nel caso di specie che ha interessato il giudice delle leggi, il ricorrente adiva la Suprema Corte di Cassazione impugnando la precedente sentenza con cui la Corte d’Appello di Genova aveva rigettato l’appello proposto in relazione alla decisione del Tribunale di Massa il quale si era espresso in merito al caso di licenziamento senza preavviso, irrogato al ricorrente nel gennaio 2019. La sanzione era stata comminata a seguito di procedimento disciplinare in cui veniva contestata proprio la violazione del richiamato art. 55 quater.

La vicenda prendeva le mosse a seguito dell’applicazione della misura cautelare in carcere disposta dal GIP nel settembre 2018 a seguito dell’attività della Procura, la quale aveva indagato in merito a reiterati episodi di assenteismo dal servizio.

Il ricorrente, con riferimento al procedimento disciplinare, lamentava vizi di tardività e di genericità dell’addebito e la conseguente sussumibilità della fattispecie nell’alveo della disposizione di cui all’art. 55 quater, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 165/2001.

3. L’elemento di novità

Ciò che colpisce di tale pronuncia non riguarda tuttavia la diretta risoluzione della controversia, ad ogni modo conclusasi con un rigetto, ma riguarda invece ciò che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato al fine di sostenere le proprie argomentazioni in merito al caso. In particolare, nell’approfondimento delle tipologie di condotta in grado di integrare l’illecito di falsa attestazione in servizio, tra le quali vanno sicuramente ricomprese tanto le modalità fraudolente di alterazione e manomissione dei sistemi di rilevazione delle presenze quanto la mancata registrazione delle uscite, il giudice delle leggi ha avuto modo di pronunciarsi in merito alle c.d. pause brevi (pause caffè). Con riferimento a quest’ultime, e nell’analisi della condotta sottoposta all’attenzione della Corte, la stessa ha affermato: “…non si è trattato di semplici pause caffè, come può essere capitato ad altri colleghi dell’odierno appellante che sono stati trattati con maggiore clemenza, ma di veri e propri allontanamenti per compiere delle commissioni extralavorative…” e “…oltre alla volte in cui il lavoratore si assentava dal lavoro per più di 15 minuti senza timbratura in uscita, assumono particolare rilievo le altrettante volte in cui lo stesso è stato pedinato dagli agenti di polizia che hanno potuto constatare come tali uscite non avvennero per svolgere servizi esterni…”. Con tali affermazioni (punto n. 7 Ragioni della decisione), richiamandosi espressamente al giudice d’appello, la Suprema Corte riconosce indirettamente che le pause brevi rientranti nell’ordinaria routine di servizio volte, il più delle volte, al recupero delle energie psicofisiche sono legittime.

4. L’ordinanza n. 27610 del 24 ottobre 2024

A confermare quanto esposto è sempre la stessa Suprema Corte di Cassazione la quale, solo pochi giorni dopo alla pronuncia qui riassunta, si è espressa in merito ad un ulteriore caso di licenziamento per giusta causa con ordinanza n. 27610 del 24 ottobre 2024. Anche in tale caso il giudice delle leggi, confermando le decisioni della Corte d’Appello, si è potuto confrontare, oltre che con l’elemento del pedinamento ritenuto più che legittimo, con la durata e la reiterazione dell’assenza dal servizio.

Lo stage: opportunità di crescita professionale

Stage e giovani: norme e diritti

Sommario: 1. Lo stage: definizione e obiettivi  2. I pilastri dello stage 3. Tipologie di stage: curriculare vs. extracurricolare 4. Risposte alle domande più frequenti sullo stage

1. Lo stage: definizione e obiettivi

Lo stage (o tirocinio) è un percorso formativo che offre ai giovani l'opportunità di acquisire competenze pratiche mediante un’esperienza diretta all’interno di un’azienda. Durante questo periodo, gli stagisti possono confrontarsi con il mondo del lavoro, sviluppare abilità specifiche e migliorare le proprie prospettive professionali. 

La pronuncia corretta è <stàaˇ∫>, la quale deriva dal termine francese estage, che significa “soggiorno” o “periodo trascorso in un luogo”. Di conseguenza, il termine stage indica il periodo di permanenza in una realtà lavorativa, finalizzata all’apprendimento di specifiche mansioni.

I protagonisti dello stage sono tre: il tirocinante (o stagista), l'azienda ospitante e il soggetto promotore. Quest'ultimo può essere un ente pubblico o privato, il cui obiettivo principale è garantire la regolarità dello stage e tutelare lo stagista, assicurandosi che l'esperienza formativa rispetti le normative e offra delle opportunità di crescita professionale.

Nota bene: lo stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.

2. I pilastri dello stage

Lo stage per essere regolarmente avviato richiede la presenza di alcuni elementi essenziali:

3. Tipologie di stage: curriculare vs. extracurricolare

Lo stage curricolare: questa tipologia di stage è prevista nei programmi formativi di scuole superiori, università o master. Sebbene la legge non imponga l’obbligatorietà del tirocinio, in alcune circostanze può risultare necessario per il conseguimento del diploma. Inoltre, non esiste un obbligo legale di rimborso spese: la decisione di offrire un'indennità allo stagista spetta interamente all'azienda. L'unico obbligo per l'impresa riguarda la fornitura di un'adeguata formazione.

Lo stage extracurricolare: lo stage extracurricolare può perseguire diverse finalità: formativa e di orientamento, destinata a candidati che abbiano ottenuto il titolo di studio da meno di 12 mesi; di inserimento o reinserimento lavorativo, destinata a candidati che abbiano conseguito l'ultimo titolo di studio da più di 12 mesi.

4. Risposte alle domande più frequenti sullo stage