Intermittenti: nuove regole Uniemens

Sommario: 1. Lavoratori intermittenti nella <ForzaAziendale> 2. Flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità

L'INPS, con messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, fornisce precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce dei lavoratori intermittenti.

1. Lavoratori intermittenti nella <ForzaAziendale>

2. Flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità

Firmato il decreto per il bonus under 35

Firmato il decreto attuativo per il bonus under 35

Sommario: 1. Il bonus giovani come incentivo per l'occupazione giovanile 2. Il ruolo fondamentale della Circolare INPS

1. Il bonus giovani come incentivo per l'occupazione giovanile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficializzato il Bonus Giovani, una misura pensata per favorire l’assunzione di giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato.

A partire dal 1° settembre 2024, i datori di lavoro privati che hanno assunto giovani under 35 che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato, o che hanno trasformato contratti a tempo determinato in rapporti stabili, potranno beneficiare di un esonero del 100% dei contributi previdenziali.

L’importo massimo dell’agevolazione è di 500 euro al mese per ciascun lavoratore, per un periodo di 24 mesi. Inoltre, per le assunzioni nelle Zone Economiche Speciali (ZES), l’importo dell’esonero può arrivare fino a 650 euro mensili. Questa misura ha l'obiettivo di incentivare l'occupazione stabile e ridurre la disoccupazione giovanile.

2. Il Ruolo Fondamentale della Circolare INPS

Un passaggio fondamentale per l’attuazione del bonus è la circolare che l’INPS deve pubblicare per fornire le istruzioni operative riguardo alla presentazione delle domande. Senza questa circolare, i datori di lavoro non possono accedere ancora al beneficio.

La circolare dell'INPS è essenziale per chiarire i passaggi operativi ai quali aziende e consulenti del lavoro dovranno attenersi. 

Auto ordinate nel 2024 e assegnate nel 2025

Fringe benefit 2025, specifiche sul regime applicabile

Auto aziendali a uso promiscuo: tassazione agevolata confermata per le aziende che le hanno ordinate entro il 2024

La nuova misura, approvata il 10 aprile 2025 dalla Commissione Attività Produttive della Camera nell’ambito del decreto Bollette (D.L. n. 19/2025), stabilisce che continueranno ad applicarsi le vecchie regole per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi ai dipendenti ad uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2025. Slitta così l’applicazione del nuovo sistema di tassazione previsto dalla Legge di Bilancio 2025, offrendo un periodo transitorio più ampio e gestibile per le imprese.

Il provvedimento, atteso in Aula alla Camera il 14 aprile, sarà successivamente trasmesso al Senato per la definitiva approvazione. La conversione in legge deve avvenire entro il 29 aprile 2025.

Pronunce di aprile 2025 Cassazione Sezione Lavoro

Pronunce Cassazione Sez. Lavoro

 

Ord. n. 8630 - 01/04/2025  I.N.A.I.L.

Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore viene a conoscenza della propria esposizione.

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Ord. n. 8707 - 02/04/2025  Licenziamento

Legittimo il licenziamento del lavoratore che abusi costantemente delle pause al bar durante l'orario di lavoro.

 

Ord. n. 8849 - 03/04/2025  Contrattualistica
Il patto di prova è valido solo se redatto per iscritto, trattandosi di un requisito essenziale (ad substantiam). 

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Ord. n. 8857 - 03/04/2025  Licenziamento

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che si limita a testimoniare in favore di un collega. Reintegrato e risarcito.

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Ord. n. 9258 - 08/04/2025  Contrattualistica
Il patto di non concorrenza deve essere determinato o determinabile.

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Ord. n. 9831 - 15/04/2025  Licenziamento
Legittimo il licenziamento del lavoratore che supera il periodo di comporto anche se il lavoratore ha periodi di ferie pregresse non concesse dal datore di lavoro.

 

Ord. n. 10312 - 18/04/2025  Disciplinare
Legittimo il richiamo disciplinare all'insegnante che obbliga lo studente celiaco a mangiare cibi contenenti glutine.

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Ord. n. 10730 - 23/04/2025  Datore di lavoro
Il datore di lavoro deve prevenire situazioni stressogene che, per gravità, possano generare frustrazione personale o professionale e potenzialmente causare danni, come ad esempio un eccessivo sovraccarico di lavoro.

 

Ord. n. 11154 - 28/04/2025  Licenziamento
Legittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malattia va in giro in scooter.

 

Fondo Est: aggiornate le quote contributive

Sommario: 1. Circolare n. 1, 10 aprile 2025 2. Cosa cambia dal 1° aprile 2025 per le aziende e per i lavoratori?

1. Cicolare n.1, 10 aprile 2025

Il Fondo Est ha annunciato, attraverso la Circolare n. 1 datata 10 aprile 2025, la pubblicazione sul proprio portale istituzionale della versione aggiornata del Regolamento delle Attività. Questo aggiornamento si rende necessario per integrare le modifiche in materia di contribuzione, introdotte a seguito dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, come già anticipato nella nota del 16 dicembre 2024.

2. Cosa cambia dal 1° aprile 2025 per le aziende e per i lavoratori?

A partire dal 1° aprile 2025, i contributi mensili destinati al Fondo Est per i dipendenti inquadrati nei contratti del Terziario, Distribuzione e Servizi, nonché nella Distribuzione moderna e organizzata, subiscono un incremento: l'importo complessivo salirà da 12,00 a 15,00 euro per lavoratore. Di questi, 13,00 euro saranno a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del dipendente. Contestualmente, anche i contributi volontari dei lavoratori soggetti a questi contratti verranno aggiornati al nuovo importo mensile di 15,00 euro.

Incentivo all'esodo e transazione novativa

Sommario: 1. Accordo tra le parti di risoluzione 2. La transazione durante il rapporto di lavoro 3. La transazione al termine del rapporto di lavoro

1. Accordo tra le parti di risoluzione

L’incentivo all’esodo permette all'azienda e al lavoratore di concludere il rapporto di lavoro in maniera consensuale, definendo un incentivo economico su misura a favore del lavoratore. Questo strumento viene adottato quando la prosecuzione del rapporto non risulta più vantaggiosa per entrambe le parti, sia per esigenze aziendali sia per motivazioni personali del lavoratore.

L’importo pattuito può essere stabilito come cifra fissa o calcolato in base a un certo numero di mensilità, specificando le voci retributive incluse e se la somma sia al lordo o al netto di imposte e contributi.

L’intesa tra le parti deve disciplinare anche il preavviso, che può essere lavorato o compensato economicamente. Per garantirne la validità, l’accordo deve essere "ratificato" presso una delle sedi indicate dall’articolo 2113 del Codice Civile.

2. Transazione durante il rapporto di lavoro

In costanza di rapporto:

  1. Se le somme vengono erogate a titolo transattivo semplice per lucro cessante saranno assoggettate a tassazione ordinaria ex art. 51 TUIR e anche a contribuzione;
  2. Se le somme vengono erogate a titolo transattivo generale e novativo per rinuncia a diritti connessi al rapporto di lavoro in assenza di danno emergente, saranno assoggettate a tassazione ordinaria ex art. 51 TUIR, e anche a contribuzione.

3. La transazione al termine del rapporto di lavoro

Al ternine del rapporto:

  1. Se le somme vengono erogate a titolo di incentivo all'esodo saranno assoggettate a tassazione separata ex art. 17 TUIR ma non a contribuzione;
  2. Se le somme vengono erogate a titolo transattivo semplice (lucro cessante) saranno assoggettate a tassazione separata ex art. 17 TUIR  e anche a contribuzione;
  3. Se le somme vengono erogate a titolo transattivo generale e novativo (lucro cessante), quando la transazione è per la rinuncia a diritti connessi al rapporto di lavoro, saranno assoggettate a tassazione ordinaria ex art. 51 e anche a contribuzione;
  4. Se le somme vengono erogate a titolo di transazione generale e novativa per danno emergente, non saranno assoggettate né a tassazione né a contribuzione.

Omesso versamento contributivo

Sommario: 1. L'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro 2. Quando decade il potere sanzionatorio da parte dell'INPS?

1. L'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro

La sentenza n. 8784/2025 della Sezione Lavoro della Suprema Corte ha fornito un'interpretazione rilevante dell’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 8/2016 in materia di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Secondo la Corte, l’INPS dispone di un termine perentorio di 90 giorni per notificare la sanzione amministrativa al soggetto obbligato, termine che decorre automaticamente dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore della depenalizzazione della fattispecie. 

2. Quando decade il potere sanzionatorio da parte dell'INPS?

La decisione della Corte chiarisce che il mancato rispetto del termine di 90 giorni determina la decadenza del potere sanzionatorio dell’INPS. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire la certezza del diritto e la tempestività dell’azione amministrativa, impedendo che l’irrogazione delle sanzioni avvenga a notevole distanza dalla condotta omissiva.

Il trasferimento per incompatibilità

Sommario: 1. Tribunale di Milano: sentenza n. 581 del 10 febbraio 2025 2. La situazione oggettiva quale elemento necessario ai fini della legittimità del trasferimento

1. Tribunale di Milano: sentenza n. 581 del 10 febbraio 2025 

Il tribunale di Milano, con la sentenza n. 581 del 10 febbraio 2025, ha confermato la legittimità del trasferimento di una dipendente per incompatibilità ambientale, a seguito di una causa per mobbing e straining intentata contro il datore di lavoro.

Il giudice ha ritenuto che il trasferimento fosse una misura organizzativa necessaria per tutelare la salute psicofisica della lavoratrice e per garantire il funzionamento dell’ufficio. Il tribunale meneghino ha inoltre ricordato che in situazioni di conflitto come quella in commento, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure preventive, come il trasferimento, per proteggere l’integrità del dipendente, così come previsto dall’articolo 2087 del Codice Civile. 

2. La situazione oggettiva quale elemento necessario ai fini della legittimità del trasferimento

Nel caso in esame, il tribunale ha chiarito che il trasferimento non aveva finalità punitive, ma era una misura necessaria per risolvere una situazione conflittuale che stava danneggiando l’ambiente lavorativo.

La giurisprudenza consente il trasferimento quando le motivazioni giustificatrici sono oggettive, come la necessità di evitare situazioni conflittuali all'interno della realtà aziendale derivanti da scontri tra i lavoratori. La decisione del datore di lavoro di trasferire la dipendente è stata quindi vista come una soluzione per proteggere la salute della lavoratrice e garantire il corretto funzionamento dell’azienda.

Prime istruzioni sul Collegato Lavoro

Sommario: 1. Prime istruzioni operative 2. La somministrazione di lavoro 3. Il lavoro stagionale 4. Il periodo di prova 5. Le dimissioni per fatti concludenti

1. Prime istruzioni operative 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, ha fornito le prime istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024). Le principali tematiche trattate includono la somministrazione di lavoro, le attività stagionali, il periodo di prova e la regolamentazione delle dimissioni per fatti concludenti.

2. La somministrazione di lavoro

Una delle novità più rilevanti riguarda la somministrazione di lavoro. L’articolo 10 del Collegato Lavoro stabilisce che il superamento del limite di 24 mesi comporta la trasformazione automatica del contratto in un rapporto a tempo indeterminato con l’azienda utilizzatrice. La circolare in commento specifica che ai fini del calcolo del superamento di detto periodo si conteggiano solo i periodi di missione iniziati dal 12 gennaio 2025.

Si escludono dal limite quantitativo del 30% (d.lgs. n. 81/2015, articolo 31, secondo comma):

Le agenzie di somministrazione possono inoltre inviare in missione, a tempo determinato, specifiche categorie di lavoratori senza dover specificare una causale, come nel caso dei lavoratori svantaggiati, dei lavoratori molto svantaggiati, dei soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ecc.

3. Il lavoro stagionale

L’articolo 11 della legge suindicata ridefinisce il concetto di attività stagionali, includendo non solo quelle già previste dalla normativa (DPR n. 1525/1963), ma anche quelle:

La contrattazione collettiva ha il compito di dettagliare in maniera precisa le attività che possono essere riconosciute come stagionali, assicurando in tal modo il rispetto delle normative europee.

4. Il periodo di prova

Dal 12 gennaio 2025, la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato viene determinata in base ai giorni effettivamente lavorati. Più precisamente si prevede un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario:

La contrattazione collettiva potrà prevedere condizioni più favorevoli, ma non superare i limiti massimi stabiliti dalla normativa.

5. Le dimissioni per fatti concludenti

L’articolo 19 del Collegato lavoro introduce nuove specifiche per la gestione delle dimissioni per fatti concludenti.

In caso di assenza ingiustificata prolungata oltre il limite stabilito dal contratto collettivo (o, in sua assenza, superiore ai 15 giorni), il datore di lavoro, al fine di avviare la nuova procedura prevista:

Si specifica inoltre che i giorni di assenza non giustificata utili all'avvio della procedura in commento, possono essere considerati come giorni di calendario, salva diversa pattuizione del CCNL applicato.

Infine viene sottolineato che "nel caso in cui il CCNL applicato preveda, invece, un termine diverso da quello contemplato dalla norma in esame, lo stesso troverà senz’altro applicazione ove sia superiore a quello legale, in ossequio al già richiamato principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge. Se, viceversa, sia previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale".

Garante della privacy e controlli illeciti

Controllo illecito sui dipendenti: multa all'azienda

Sommario: 1. Il caso: l'indagine della Guardia di Finanza 2. Il Garante della privacy ribadisce l'obbligo di fornire un'adeguata informativa

1. Il caso: l'indagine della Guardia di Finanza

Un'azienda di autotrasporto è stata multata dal Garante per la protezione dei dati personali per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti tramite un sistema GPS installato sui veicoli aziendali.

L'indagine, avviata a seguito di un reclamo di un ex dipendente e condotta in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha rivelato che il sistema tracciava continuamente la posizione, la velocità, il chilometraggio e lo stato dei veicoli senza rispettare la normativa sulla privacy. Le violazioni riguardavano, in particolare, la mancanza di un'adeguata informativa ai lavoratori, l'identificabilità diretta dei conducenti e la conservazione dei dati per oltre cinque mesi, in contrasto con il principio di minimizzazione stabilito dal GDPR. Inoltre, il monitoraggio effettuato non rispettava le garanzie previste dall'Ispettorato del Lavoro, il quale aveva autorizzato la geolocalizzazione solo in forma anonima e limitata a esigenze di sicurezza e organizzazione aziendale.

2. Il Garante della privacy ribadisce l'obbligo di fornire un'adeguata informativa

Di fronte a queste gravi irregolarità, il Garante ha imposto all’azienda una sanzione di 50mila euro e l’obbligo di adeguarsi alla normativa, fornendo un’informativa chiara ai dipendenti e limitando il trattamento dei dati ai soli scopi consentiti. Il caso evidenzia ancora una volta l’importanza del bilanciamento tra le esigenze aziendali e la tutela della privacy dei lavoratori.

Il Garante ha ribadito che: "la geolocalizzazione può essere utilizzata solo nel rispetto delle norme vigenti, evitando il monitoraggio continuo e garantendo l'anonimizzazione dei dati, la possibilità di disattivazione del sistema durante le pause e tempi di conservazione adeguati".

Tassazione dei premi di risultato personali

Sommario: 1.  Risposta n. 77/2025 2. La fattispecie in esame 3. I premi di risultato "ad personam" sono assoggettati a tassazione ordinaria

1. Risposta n. 77/2025 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 77 del 20 marzo 2025, ha chiarito il trattamento fiscale della quota di retribuzione variabile (cd. MBO) convertita in prestazioni di welfare aziendale.

2. La fattispecie in esame

Un’azienda ha chiesto se la quota di retribuzione variabile, legata al raggiungimento di obiettivi aziendali e/o collettivi e convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, possa essere esclusa da imposizione fiscale

L’Agenzia ha ribadito che, secondo l'articolo 51 del TUIR, qualsiasi somma erogata in relazione al rapporto di lavoro dipendente è imponibile, salvo specifiche deroghe. Tali deroghe, avendo carattere agevolativo, non possono essere estese a casistiche diverse da quelle previste dalla normativa.

In particolare, i benefit possono essere detassati solo se destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee. Nel caso della quota di retribuzione variabile, essendo un incentivo legato alla performance individuale e riservato a un gruppo ristretto di lavoratori (principalmente quadri e, in misura minore, impiegati), non rientra tra le ipotesi agevolabili.

3. I premi di risultato "ad personam" sono assoggettati a tassazione ordinaria

L’Agenzia ha quindi precisato che la conversione della quota di retribuzione variabile (cd. MBO) in welfare aziendale non consente di beneficiare di alcuna detassazione. Di conseguenza, tali somme restano imponibili e devono essere assoggettate alla tassazione ordinaria. Pertanto, questa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate conferma che i premi di risultato “ad personam” non godono di agevolazioni fiscali.

Le ferie non sono un lusso, ma un diritto!

Sommario: 1. Il diritto alle ferie 2. Il divieto di monetizzazione 3. Importanza della corretta gestione delle ferie

1. Il diritto alle ferie

La Costituzione italiana sancisce, all’art. 36, il diritto del lavoratore a godere di ferie annuali retribuite. Tale periodo deve essere funzionale al recupero delle energie psico-fisiche spese nel corso dell’anno, oltreché alla partecipazione più attiva alla vita sociale e familiare del lavoratore. Per l’importanza della funzione svolta, il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile e ogni accordo che dispone in senso contrario è radicalmente nullo.

Il D.lgs. 66/2003, all’art.10, definisce il periodo minimo di ferie annuali riconosciute al lavoratore, specificando che “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane”. Rimane inteso che tale lasso temporale può essere derogato su iniziativa della contrattazione collettiva in maniera più favorevole per il lavoratore.

Il decreto legislativo citato impone il godimento di almeno due settimane di ferie, da svolgersi in modo continuativo, nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti settimane possono essere godute dal lavoratore nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo deroga della contrattazione collettiva. In caso di mancato godimento entro tale termine, le ferie non godute andranno a concorrere alla formazione dell’imponibile previdenziale del mese di giugno, sul quale verranno poi pagate le ritenute previdenziali del lavoratore. Se, poi, il lavoratore fruirà di un periodo di ferie successivamente al versamento dei contributi, i contributi già versati potranno essere recuperati mediante conguaglio.

2. Il divieto di monetizzazione

Il D.lgs. 66/2003 prevede in via generale il divieto di monetizzazione delle ferie e il divieto di sostituzione delle stesse con specifiche indennità

In deroga a tale principio, sono previsti tre casi eccezionali per i quali è ammessa la monetizzazione del periodo di ferie non godute:

  1. cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno;
  2. contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno che non permette Il godimento delle ferie (come specificato dal Min. Lav. nella risposta ad interpello 27.07.2005, n. 2041);
  3. contratti collettivi che prevedono la liquidazione dei giorni di ferie eccedenti il minimo legale previsto dalla legge.

3. Importanza della corretta gestione delle ferie

Una corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere dei dipendenti, ma anche per il buon funzionamento dell’azienda nel suo complesso.

Ogni dipendente ha accesso al proprio saldo ferie aggiornato in calce a ogni cedolino, ciò permette così di pianificare i periodi di riposo in accordo con l’azienda. Un eccessivo accumulo di ferie può avere conseguenze negative significative. Ad esempio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda dovrà liquidare tutte le ferie e i permessi non goduti, con un impatto economico evitabile attraverso una corretta programmazione.

Inoltre, il mancato godimento delle ferie può aumentare il rischio di stress correlato, con possibili ripercussioni legali e finanziarie per l’azienda.