Fondo Tesoreria Inps: nuove regole

Sommario: 1. Nuova disciplina 2. Soglia dimensionale 3. Ambito soggettivo di applicazione 4. Istruzioni contabili
1. Nuova disciplina
La legge di Bilancio 2026 ha profondamente rivisto la disciplina del Fondo di Tesoreria INPS, modificando l’articolo 1, comma 756, della legge 296/2006 e introducendo un criterio dinamico per la verifica della soglia occupazionale. Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’Istituto ha fornito le prime istruzioni operative, chiarendo modalità applicative e ambito soggettivo dell’obbligo. La riforma segna il definitivo superamento della logica statica che aveva caratterizzato il sistema dal 2007, fondata sull’anno di costituzione dell’azienda o, per le imprese più datate, sulla media occupazionale del 2006. Dal 2026, invece, la verifica deve essere effettuata annualmente, prendendo come riferimento la media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. Si tratta di un cambiamento che amplia la platea dei soggetti obbligati e richiede alle imprese un monitoraggio costante della propria dimensione occupazionale.
2. Soglia dimensionale
Il nuovo sistema prevede soglie occupazionali differenziate nel tempo: sessanta addetti per il biennio 2026‑2027, cinquanta per il quadriennio 2028‑2031 e quaranta a partire dal 2032. La media deve essere calcolata considerando esclusivamente i mesi di effettiva attività e includendo tutti i lavoratori subordinati, con i part‑time ponderati in proporzione all’orario. Il chiarimento più significativo fornito dall’INPS riguarda l’esempio relativo al 2025, che consente di comprendere come debba essere applicato il nuovo criterio nel primo anno di operatività. La circolare precisa che, per il 2026, il parametro di riferimento è necessariamente la media dei lavoratori in forza nel 2025. Ne deriva che, per i datori di lavoro che non erano già obbligati al Fondo di Tesoreria in base alla disciplina previgente, il mancato raggiungimento della media di sessanta addetti nel 2025 esclude l’obbligo per il 2026. Se invece nel corso del 2026 la media annuale raggiungerà i sessanta addetti, l’obbligo decorrerà dal 2027, poiché la verifica si baserà sulla media dell’anno 2026. La circolare ribadisce tuttavia che gli obblighi già sorti in base alla disciplina precedente restano fermi e non vengono meno per effetto di successive riduzioni dell’organico, confermando così la continuità del regime per i datori già assoggettati.
3. Ambito soggettivo di applicazione
L’obbligo di versamento riguarda tutti i datori di lavoro privati, con l’esclusione del lavoro domestico e dei rapporti che non ricadono nell’ambito dell’articolo 2120 del codice civile. Restano fuori anche i lavoratori per i quali il TFR è accantonato presso soggetti terzi, come nel settore edile, e alcune categorie particolari disciplinate da normative autonome. La circolare dedica particolare attenzione alle operazioni societarie, confermando la continuità dell’obbligo in caso di trasferimento di personale: quando il passaggio avviene verso un datore obbligato, il versamento deve essere effettuato anche per i lavoratori acquisiti; se invece il trasferimento avviene verso un datore non obbligato, quest’ultimo deve versare solo per il personale proveniente da un’azienda già assoggettata. Per i lavoratori di prima assunzione, l’obbligo sorge se, entro sessanta giorni, dichiarano di non voler aderire alla previdenza complementare, mantenendo il TFR nel regime civilistico.
4. Istruzioni contabili
La quota mensile da conferire al Fondo continua a essere determinata secondo i criteri civilistici, applicando alla retribuzione utile ai fini del TFR l’aliquota del 7,41 per cento e detraendo il contributo dello 0,50 per cento previsto dalla legge 297/1982. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, con le stesse modalità della contribuzione previdenziale ordinaria. I datori di lavoro che superano la soglia devono richiedere all’INPS il codice di autorizzazione “1R”, indispensabile per l’invio corretto dei flussi Uniemens. La circolare disciplina anche la gestione dei periodi pregressi: le aziende costituite prima del 2025 che hanno raggiunto i sessanta addetti nel corso del 2025 devono versare le quote maturate dal 1° gennaio 2026, mentre quelle nate nel 2025 e che hanno raggiunto la media di cinquanta addetti devono regolarizzare i mesi intercorsi dall’avvio dell’attività. Per consentire il versamento degli arretrati è stato introdotto il nuovo codice causale “CF05”, da utilizzare entro il sedicesimo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.








