Bonus Natale: no al coniuge a carico

Il Bonus, erogato congiuntamente alla tredicesima mensilità, subisce una modifica significativa che amplia notevolmente la platea dei potenziali beneficiari. Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha annunciato una revisione importante dei criteri di accesso per il Bonus Natale: il requisito del coniuge a carico non è più necessario

Questa iniziativa mira a fornire un supporto economico più ampio e diversificato, sostenendo le famiglie e i contribuenti in un periodo dell'anno in cui le spese aumentano. Con la modifica, il numero dei beneficiari aumenterà drasticamente: secondo Leo, passeranno da poco più di 1 milione a oltre 4,5 milioni. L'ampliamento del bonus punta a incentivare i consumi natalizi e offrire un aiuto mirato alle famiglie per affrontare le spese tipiche del periodo festivo.

Leo evidenzia anche come questa decisione faccia parte di un piano più ampio del Governo per migliorare il benessere dei cittadini. Il bonus si affianca ad altre misure economiche, come la riduzione dell'IRPEF e il taglio del cuneo fiscale, pensate per alleggerire la pressione fiscale e aumentare la capacità di spesa delle famiglie, promuovendo così la crescita economica del Paese.

Per accedere al Bonus Natale 100 euro il requisito del coniuge a carico non è più necessario, ma restano invariati gli altri requisiti essenziali:

  • reddito annuo massimo pari a 28.000 euro;
  • imposta a debito;
  • presenza di almeno un figlio a carico

Per maggiori informazioni sul Bonus Natale 100 euro clicca qui.

D.L. 113/2024, 100 euro in busta paga a Natale

Il Governo sta lavorando a un piano per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio e aumentare gli aiuti economici destinati alle famiglie.
In previsione della Legge di bilancio 2025, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha annunciato l’intenzione di ridurre le tasse per i redditi medi e rafforzare i sostegni alle famiglie. La volontà è quella di “dare un sostegno concreto alle famiglie, soprattutto in un momento cruciale dell’anno.”

Tra le proposte in fase di valutazione, si sta discutendo l’idea di anticipare il cosiddetto "Bonus Befana", integrandolo già nella tredicesima mensilità prevista per dicembre. La misura, che inizialmente doveva essere erogata a gennaio, si dovrebbe aggirare intorno ai 100 euro netti in busta paga.

Quali sono i requisiti per richiedere il bonus?

I requisiti per accedere al bonus sono piuttosto specifici:

1- avere un reddito annuo non superiore a 28.000 euro;

2- essere sposati, non separati o divorziati e avere almeno un figlio a carico. In alternativa, i richiedenti devono essere genitori single con un figlio a carico, in assenza dell’altro genitore o senza che quest’ultimo abbia riconosciuto il figlio. Le stesse condizioni valgono per figli adottivi o in affido;

3- imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alle detrazioni spettanti.

Pronunce di settembre 2024 Cassazione Sez. Lavoro

Ord. n. 23610 - 03/09/2024  Straordinari

Il lavoro straordinario deve essere remunerato se eseguito in conformità con le direttive del datore, anche in mancanza di autorizzazioni formali da parte di quest’ultimo.

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Ord. n. 23614 - 03/09/2024  Retribuzione
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del dirigente amministrativo, è considerata legittima la valutazione negativa da parte del datore di lavoro ai fini del riconoscimento dell’indennità.

 

Ord. n. 23747 - 04/09/2024  Licenziamento
Il licenziamento è considerato illegittimo se le attività svolte durante la malattia non compromettono il rientro al lavoro.

 

Ord. n. 23847 - 05/09/2024  Retribuzione

Prescrizione in 5 anni del diritto all’indennità fissa non ancora percepita.

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Ord. n. 23852 - 05/09/2024  Licenziamento
Legittimo il licenziamento del lavoratore in malattia che partecipa ad un torneo di calcio.

 

Ord. n. 23858 - 05/09/2024  I.N.P.S.
L’ulteriore attività svolta dal lavoratore nei giorni di malattia non è automaticamente idonea a pregiudicare il rientro in servizio. Il datore di lavoro è gravato della prova.

 

Ord. n. 23985 - 06/09/2024  Licenziamento
Furto certificato dalla telecamera, legittimo il licenziamento purché ci sia accordo sindacale.

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Ord. n. 24130 - 09/09/2024  I.N.P.S.
Consentite brevi attività personali al lavoratore in permesso ex. legge 104/1992.

 

Ord. n. 24508 - 12/09/2024  Licenziamento
Legittimo il licenziamento del genitore che estende al figlio non a carico (in realtà vive e lavora all’estero) la sua assicurazione sanitaria.

 

Ord. n. 24609 - 13/09/2024  Licenziamento
Il diritto alla difesa del lavoratore può essere garantito solo attraverso una contestazione disciplinare tempestiva.

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Ord. n. 25661 - 24/09/2024  I.N.P.S.
La comunicazione di malattia al datore di lavoro incide sulla possibilità di prosecuzione del rapporto nella misura in cui la sua omissione impedisca al datore di lavoro di controllare lo stato di malattia e la giustificatezza dell’assenza.

 

Ord. n. 25724 - 26/09/2024  Licenziamento
La guida del ciclomotore con la patente scaduta da parte del dipendente di Poste italiane legittima il suo licenziamento.

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Ord. n. 25840 - 27/09/2024  Ferie
Il ticket mensa è dovuto anche durante il periodo di ferie.

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Ord. n. 25850 - 27/09/2024  Ferie
Nel periodo di ferie devono essere garantite condizioni economiche paragonabili a quelle del periodo lavorativo.

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La malattia, tutto ciò che c’è da sapere

Sommario: 1. Che cos'è la malattia? 2. Adempimenti del lavoratore 3. Indennità di malattia a carico dell' I.N.P.S. 4. Come si calcola la R.M.G.? 5. Esempi pratici 6. Quale percentuale della R.M.G. viene liquidata al lavoratore da I.N.P.S.? 7. Le giornate indennizzabili 8. L'integrazione a carico ditta, calcoliamo la lordizzazione 9. Esempio pratico 10. Il comporto

1. Che cos’è la malattia?

Il termine malattia viene utilizzato per descrivere una condizione patologica che provoca un'alterazione dello stato di salute di un lavoratore, compromettendo il suo benessere fisico. Questa condizione si manifesta attraverso sintomi o disturbi che possono variare in intensità e durata, e che rendono temporaneamente impossibile per il lavoratore svolgere le sue normali mansioni.
Durante questo periodo di assenza, il lavoratore ha diritto a specifiche tutele previste dalla legge e dal contratto collettivo, come l'indennità di malattia, che mira a compensare parzialmente la perdita di reddito.

2. Adempimenti del lavoratore

Affinché le giornate di assenza per malattia siano indennizzate, come stabilito dalla legge e dai contratti collettivi, il lavoratore deve adempiere ad una serie di obblighi:

Fasce da rispettare per le visite mediche di controllo

SETTORE PRIVATO SETTORE PUBBLICO
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Sanzioni in caso di assenza ingiustificata alla visita medica di controllo

  1. In caso di prima assenza non giustificata: decurtazione del 100% dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni di assenza;
  2. In caso di seconda assenza non giustificata: decurtazione del 50% dell’indennità di malattia per il residuo periodo di malattia;
  3. In caso di terza assenza non giustificata: decurtazione del 100% dell’indennità di malattia.

N.B.: L'assenza ingiustificata alla visita medica di controllo può comportare l'adozione di una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro. Se il dipendente viola ripetutamente l'obbligo di reperibilità, il datore di lavoro potrebbe procedere al licenziamento per giusta causa. Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24681/2016.

3. Indennità di malattia a carico dell’I.N.P.S.

L’I.N.P.S. eroga ai lavoratori dipendenti assenti per malattia un’indennità a partire dal 4° giorno dall’inizio dell’evento (i primi 3 giorni sono solitamente a carico del datore di lavoro cd. carenza).
Di norma, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) prevedono che il datore di lavoro integri l'indennità erogata dall'INPS, fino a raggiungere il 100% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato. In alcuni casi, l'integrazione può corrispondere a una percentuale inferiore.

Per calcolare l’indennità di malattia è fondamentale calcolare la retribuzione media globale giornaliera (RMG) percepita nel mese precedente l’inizio della malattia.

N.B.: la retribuzione media giornaliera segue il criterio di competenza. Pertanto, vengono ricompresi nel calcolo della RMG gli importi maturati nel periodo di riferimento anche se da corrispondere in periodi di paga successivi.

COSA COMPRENDE LA RMG? ferie; straordinari; ratei di tredicesima e  quattordicesima; festività; somme che si riferiscono al mese in oggetto corrisposte successivamente (es: straordinari)

COSA NON VIENE COMPRESO PER IL CALCOLO DELLA RMG? preavviso; liquidazioni per ferie non godute; integrazioni giornaliere di trattamenti mutualistici; arretrati.

4. Come si calcola la RMG?

Viene prevista una distinzione tra impiegati, operai mensilizzati e operai con retribuzione oraria:

DIVISORE RETRIBUZIONE DIVISORE MENSILITÀ AGGIUNTIVE
IMPIEGATI 30 30
OPERAI MENSILIZZATI 26 25
OPERAI CON RETRIBUZIONE ORARIA numero delle giornate lavorate; in caso di settimana corta di 5 giorni, il divisore deve essere incrementato con l’aggiunta delle seste giornate (nr. giornate x 1,2 prima di dividere la retribuzione lorda) 25

I criteri di determinazione della RMG variano a seconda della tipologia di retribuzione del dipendente.

5. Esempi pratici

ESEMPIO N. 1 – DETERMINAZIONE RMG IMPIEGATO MENSILIZZATO

RETRIBUZIONE LORDA PERCEPITA € 2.300,00 / 30 = € 76,66
RATEO MENSILE LORDO GRATIFICHE (13A, 14A) € 383,33 / 30 = € 12,77
TOTALE € 76,66 + € 12,77= € 89,43

ESEMPIO N. 2 – DETERMINAZIONE RMG OPERAIO MENSILIZZATO

RETRIBUZIONE LORDA PERCEPITA € 2.300,00 / 26 = € 88,46
RATEO MENSILE LORDO GRATIFICHE (13A) € 191,66 / 25 = € 7,66
TOTALE € 88,46 + € 7,66= € 96,12

ESEMPIO N. 3 – DETERMINAZIONE RMG OPERAIO CON RETRIBUZIONE ORARIA (operaio che lavora 5 giornate, da lunedì a venerdì), che ha lavorato 22 giorni nel mese

RETRIBUZIONE LORDA PERCEPITA € 2.300,00 / 26,4 = € 87,12
RATEO MENSILE LORDO GRATIFICHE (13A) € 191,66 / 25 = € 7,66
TOTALE € 87,12 + € 7,66 = € 94,78

Perché il divisore è 26,4? L’operaio lavora dal lunedì al venerdì. Nel mese ha lavorato 22 giorni. Bisogna moltiplicare le giornate lavorate per 1,2. Si ottiene così quindi il corretto divisore 26,4.

ESEMPIO N. 4 – DETERMINAZIONE RMG OPERAIO CON RETRIBUZIONE ORARIA (operaio che lavora 6 giorni, da lunedì a sabato), che ha lavorato 26 giorni nel mese

RETRIBUZIONE LORDA PERCEPITA € 2.300,00 / 26 = € 88,46
RATEO MENSILE LORDO GRATIFICHE (13A) € 191,66 / 25 = € 7,66
TOTALE € 87,12 + € 7,66 = € 96,12

ESEMPIO N. 5 – DETERMINAZIONE RMG LAVORATORE “PART-TIME VERTICALE” O “MISTO”

Questa eventualità, come sottolineato dalla circolare INPS n. 41/2006, prevede che vengano prese come riferimento per il calcolo della RMG le retribuzioni del lavoratore dei 12 mesi precedenti l’evento.

IMPIEGATI: Retribuzioni 12 mesi precedenti evento + ratei di mensilità aggiuntive / (diviso) 360;

OPERAI: Retribuzioni 12 mesi precedenti evento / (diviso) 312 + ratei di mensilità / (diviso) 300

6. Quale percentuale della RMG viene liquidata al lavoratore da I.N.P.S.?

Nella maggior parte dei casi (operai, impiegati del terziario e agli apprendisti) la misura è la seguente:

PERIODO MISURA
PRIMI 3 GIORNI (CARENZA MALATTIA) 0
DAL 4° AL 20° GIORNO 50 % DELLA RMG
DAL 21° AL 180° GIORNO 66,66% DELLA RMG

L’indennità di malattia è pari ad una quota percentuale della RMG, che varia in funzione della durata dell’evento e della situazione del lavoratore.

7. Le giornate indennizzabili

Le giornate indennizzabili da parte dell'Istituto sono qui di seguito ricapitolate:

INDENNIZZABILI NON INDENNIZZABILI
OPERAI Giornate feriali  Domenica, festività nazionali ed infrasettimanali 
IMPIEGATI Tutte le giornate feriali, le domeniche e le festività cadenti nei giorni feriali Festività cadenti di domenica

N.B.: nelle giornate indennizzabili degli operai viene ricompreso anche il sabato.

8. L’integrazione a carico ditta, calcoliamo la lordizzazione

La lordizzazione è un calcolo necessario per fare in modo che la somma tra l’indennità erogata dall’ I.N.P.S. e l’integrazione a carico del datore di lavoro sia equivalente alla retribuzione che il lavoratore dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato.

Questo meccanismo di calcolo è fondamentale perché, se il datore di lavoro erogasse l’intera differenza percentuale tra la normale retribuzione lorda mensile e l’indennità a carico dell’I.N.P.S., il lavoratore assente per malattia avrebbe un vantaggio retributivo rispetto al lavoratore in servizio (l’indennità dall’I.N.P.S. non è soggetta a contributi).

Il coefficiente di lordizzazione si ottiene con la seguente formula: (100 / (100-X))
X: Aliquota contributiva a carico del lavoratore.
Moltiplicando l’indennità per il coefficiente si ricava l’importo dell’indennità lordizzata.

9. Esempio pratico 

Di seguito viene riportato un esempio pratico di calcolo della lordizzazione:

1. Retribuzione lorda mensile € 1.200,00
2. Aliquota ordinaria applicata al lavoratore 9,19%
3. Esonero I.V.S. per l’anno 2024 fino a € 1923,00 7,00%
4. Aliquota a carico del lavoratore al netto dell’esonero I.V.S. 9,19 % - 7,00 % = 2,19 %;
5. Indennità di malattia corrisposta dall’ I.N.P.S. € 500,00
6. Calcolo coefficiente di lordizzazione (100 / (100 – 2,19)) = 1,02239035
7. Indennità I.N.P.S. lordizzata € 500,00 x 1,02239035 = € 511,195174
8. Integrazione datore di lavoro € 1.200,00 - € 511,195174 = € 688,804826

N.B.: l'applicazione dell'esonero I.V.S. non è strutturale, deve essere verificata di anno in anno.

10. Il comporto

TEMPO INDETERMINATO: per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato l’indennità di malattia a carico dell’I.N.P.S. è dovuta per tutte le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni (periodo di comporto) in un anno solare.
In questo periodo sono computate tutte le giornate di malattia dell’anno solare, anche quelle per le quali non è stata liquidata la malattia (es: giorni non indennizzati per mancata o ritardata documentazione, giorni di carenza, ecc.,).
Il periodo di riferimento è l’anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Giorni esclusi dal computo:

TEMPO DETERMINATO: per i lavoratori con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia è corrisposta per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti all’evento morboso (deve sempre essere rispettato il limite dei 180 giorni nell’anno solare).
Nell’evenienza in cui il lavoratore a tempo determinato non possa far valere, nei 12 mesi immediatamente precedenti all’evento, periodi superiori a 30 giorni, il trattamento economico di malattia è concesso per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare.

Ferie e relativa indennità sostitutiva

Sommario: 1. Il diritto alle ferie, brevi cenni 2. La massima 3. La vicenda nel merito 4. Le valutazioni finali

1. Il diritto alle ferie, brevi cenni

La Costituzione italiana sancisce, all’art. 36, il diritto del lavoratore a godere di ferie annuali retribuite. Tale periodo deve essere funzionale al recupero delle energie psicofisiche spese nel corso dell’anno, oltreché alla partecipazione più attiva alla vita sociale e familiare del lavoratore.
Il D.lgs. 66/2003, all’art.10, definisce il periodo minimo di ferie annuali fruibili, specificando come “il prestatore di lavoro abbia diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane”. Preme rammentare come tale lasso temporale possa essere derogato, su iniziativa della contrattazione collettiva, in maniera più favorevole per il lavoratore, attraverso l’innalzamento dei giorni di ferie fruibili annualmente.
Per quanto concerne il godimento delle ferie, il decreto legislativo citato, impone il godimento di almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione, da svolgersi in modo continuativo. Le restanti settimane devono necessariamente essere godute dal lavoratore nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo deroga della contrattazione collettiva. In caso contrario, le ferie non godute andranno a concorrere alla formazione dell’imponibile previdenziale del mese di giugno, sul quale verranno poi calcolate le ritenute previdenziali del lavoratore.
Con riferimento all’ordinanza oggetto di questo approfondimento, il D.lgs. 66/2003 introduce un importante spunto di riflessione: il divieto di monetizzazione delle ferie. In deroga a tale principio, sono previsti tre casi eccezionali per i quali è ammessa la monetizzazione del periodo di ferie non godute:

  1. cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno;
  2. contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno che non permette il godimento delle ferie (come specificato dal Min. Lav. nella risposta ad interpello 27.07.2005, n. 2041);
  3. contratti collettivi che prevedono la liquidazione dei giorni di ferie eccedenti il minimo legale previsto dalla legge.

Si evince, perciò, il principio secondo il quale il potere di monetizzare le ferie non può essere rimesso a una mera decisione unilaterale del datore di lavoro. 

2. La massima

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con ordinanza n. 16603 del 14.06.2024, ha sancito, al punto 19, il principio secondo il quale, una volta “cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarà onere del datore di lavoro al fine di opporsi all’obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva”.

3. I Considerando

L’art. 2697, co. 1, del Codice civile sancisce che “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, e specifica, al co. 2, che “chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito, alla luce di quanto previsto dal Codice civile. Ha sottolineato che chi richiede in giudizio il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, dopo la fine del rapporto di lavoro, ha l’onere della prova dell’avventa prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati.
I giudici della Suprema Corte, in base ad un’interpretazione del diritto interno, conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hanno rilevato che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi solamente nel caso in cui il datore di lavoro possa offrire la prova:

  1. di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, ove necessario anche formalmente;
  2. di averlo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono destinate. E del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.

Tali considerando hanno portato la Corte di Cassazione Sezione Lavoro a rigettare il ricorso, escludendo le violazioni di legge denunciate. La giustificazione data dai Giudici di legittimità è quella del mancato assolvimento dell’onere della prova, imputabile al lavoratore, in riferimento al mancato godimento delle ferie e degli altri riposi.

4. Le valutazioni finali

L’ordinanza n. 16603 sottolinea l'importanza della corretta gestione e documentazione nel Libro Unico del Lavoro, delle ferie e dei permessi goduti da parte del lavoratore, al fine di evitare un possibile contenzioso al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L'approccio adottato dalla Corte di Cassazione definisce una situazione di equilibrio tra la tutela dei diritti dei lavoratori e le esigenze di certezza e trasparenza nel diritto del lavoro.
Il richiamo dell’art. 2697 c.c. rappresenta uno strumento essenziale nella risoluzione di tale controversia. Lo stesso permette di individuare con maggiore chiarezza il riparto dell’onere probatorio; in capo al datore di lavoro l’obbligo di dimostrare la corretta offerta e comunicazione delle ferie al lavoratore, in capo al lavoratore l’onere di provare l’effettivo mancato godimento delle ferie e dei permessi.

Le clausole elastiche nei part-time

 

Sommario: 1. Clausole elastiche 2. Flessibilità aziendale e criticità 3. Esempio di clausola elastica da apporre al contratto di lavoro part-time 4. Conclusioni

1. Clausole elastiche

Il D.lgs. n. 81/2015 prevede, all’art. 6 co. 4, che “nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata”.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale risulta necessario concordare e specificare la collocazione della prestazione lavorativa, con preciso riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il legislatore, al fine di garantire una maggiore flessibilità aziendale, ha ammesso che il rapporto di lavoro possa essere regolato da patti di elasticità.
L’introduzione delle clausole elastiche deve inderogabilmente avvenire nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, attraverso il ricorso ad un accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro.
Laddove il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non dovesse definire l’istituto delle clausole elastiche, le stesse potranno essere certificate per iscritto dinanzi alle Commissioni di certificazione; è facoltà del lavoratore farsi coadiuvare da un rappresentante dell’associazione sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Preme, peraltro, sottolineare che il D.lgs. n. 81/2015 ha soppresso la distinzione presente, nella precedente normativa, tra clausole elastiche e clausole flessibili, facendo rientrare queste ultime all’interno delle prime.

Attraverso il ricorso alle clausole elastiche il datore di lavoro può apportare una variazione, per quel che riguarda la collocazione temporale della prestazione lavorativa, intervenendo:

  1. sul periodo lavorativo, senza aumentare la durata della prestazione;
  2. sulla durata della prestazione stessa, aumentando le ore di lavoro da svolgere.

Viene espressamente stabilito all’interno del Codice civile che, nell’evenienza in cui vengano introdotte le clausole elastiche all’interno del rapporto di lavoro, il datore di lavoro che ha interesse a variare la prestazione di lavoro deve dare un obbligatorio preavviso di almeno 2 giorni al lavoratore, salvo un diverso termine concordato dalle parti.
A seguito dell’attivazione delle clausole elastiche, deve essere riconosciuta una maggiorazione al lavoratore pari al 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Il D.lgs. n. 81/2015 sottolinea, all’art. 6 co. 6, che il datore di lavoro, attraverso l’attivazione delle clausole elastiche, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata, seppure nel rispetto del limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.

Il Codice civile riconosce inoltre la possibilità al lavoratore, il quale ha prestato il suo consenso alle clausole elastiche, di revocare detto consenso al ricorrere di particolari circostanze:

2. Flessibilità aziendale e criticità

Attraverso il ricorso, da parte del datore di lavoro, a questo strumento, predisposto e regolamentato dal Legislatore, l’azienda può:

  1. Adattare il lavoro ai picchi periodici: il datore di lavoro può gestire in maniera più efficiente i picchi di lavoro e le variazioni della domanda, senza dover ricorrere a nuove assunzioni temporanee, con annesso pagamento del contributo addizionale del 1,40 per cento per i contratti a tempo determinato;
  2. Avere una migliore efficienza produttiva: l’attivazione delle clausole elastiche garantisce il miglioramento della produttività aziendale, con risposte tempestive alle esigenze del mercato;
  3. Ridurre i costi.

La flessibilità interna è più economica rispetto alla flessibilità esterna (assunzione di nuovi lavoratori).

Sebbene siano innumerevoli i vantaggi per il datore di lavoro derivanti dall’utilizzo di questo istituto, l’attivazione delle clausole elastiche può portare a due criticità:

3. Esempio di clausola elastica da apporre al contratto di lavoro part-time

“Ad integrazione della Sua lettera di assunzione e ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 81/2015, si comunica la volontà dell’Azienda, per sopravvenute e temporanee esigenze aziendali di carattere straordinario, di modificare l’orario di lavoro nella sua collocazione temporale (oppure di modificare la durata del normale orario di lavoro).
A tal fine le parti concordano che la richiesta di variazione della collocazione temporale della prestazione debba avvenire con il preavviso di almeno 48 ore. In relazione all’impegno assunto, al lavoratore saranno riconosciute le specifiche compensazioni previste dal CCNL.
Nessuna maggiorazione sarà dovuta in caso di variazione della collocazione temporale richiesta dal dipendente per esigenze di carattere personale o comunque concordata tra le parti senza alcuna richiesta specifica da parte del datore di lavoro”.

4. Conclusioni

Le clausole elastiche nei contratti part-time costituiscono uno strumento utile per conciliare le esigenze di flessibilità aziendale con la tutela dei diritti dei lavoratori. Tuttavia, è fondamentale che la loro applicazione sia regolamentata in modo chiaro e trasparente, con il coinvolgimento attivo e interessato delle parti sociali, al fine di garantire un equilibrio sostenibile tra efficienza produttiva e qualità della vita lavorativa.

Guida per leggere la busta paga

Sommario: 1. Che cos'è la busta paga? 2. Come leggera la busta paga, prima sezione (testa del cedolino) 3. Seconda sezione (corpo del cedolino) 4. Terza sezione (piede del cedolino), come si arriva dal lordo al netto? 5. Quali altre voci troviamo?

Nel corso della tua carriera professionale, è probabile che ti sia trovato almeno una volta a domandarti come leggere correttamente il cedolino o, più specificamente, quale sia il significato di una determinata voce presente nella busta paga. Spesso, infatti, la complessità e la terminologia tecnica utilizzata possono generare dubbi o incertezze, rendendo difficile la piena comprensione del contenuto di questo documento. Questa guida è stata pensata proprio per offrirti un supporto completo e dettagliato, fornendoti tutte le informazioni necessarie per rispondere a queste domande in modo chiaro e preciso. L'obiettivo è quello di renderti più autonomo nella comprensione del tuo cedolino, affinché tu possa interpretarlo con sicurezza e consapevolezza.

1. Che cos'è la busta paga?

La busta paga è un documento obbligatorio previsto dalla legge che racchiude tutte le informazioni essenziali per identificare il rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L'obbligo di consegna della busta paga al lavoratore è sancito dall'articolo 1 della Legge n. 4 del 1953, il quale stabilisce che ogni datore di lavoro è tenuto a consegnarla ai propri dipendenti. È importante notare, tuttavia, che la legge non impone un formato obbligatorio per la redazione del cedolino. La sua struttura e presentazione sono lasciate alla libera discrezionalità dell'azienda.
Nonostante questa libertà formale ci sono alcune informazioni che devono essere necessariamente presenti all'interno del cedolino, al fine di garantire la trasparenza e la chiarezza del rapporto lavorativo. Tra queste informazioni rientrano, ad esempio, i dati anagrafici del lavoratore, il periodo di riferimento della retribuzione, le voci retributive lorde e nette, le trattenute e le eventuali indennità o bonus.

Il cedolino è solitamente diviso in 3 macro sezioni:

  1. Testa del cedolino: la parte contente l’intestazione, dove si trovano i dati dell’azienda, del lavoratore e il periodo di paga;
  2. Corpo del cedolino: in questa sezione vengono indicati i dati relativi alla retribuzione;
  3. Piede del cedolino: all’interno della quale sono contenuti i valori progressivi annuali e mensili, come ad esempio le trattenute previdenziali, le trattenute fiscali, il TFR maturato, le ferie e i permessi maturati e residui.

2. Come leggere la busta paga, prima sezione (testa del cedolino)

DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA:

DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE:

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE:

3. Seconda sezione (corpo del cedolino)

Il corpo del cedolino include tutte le voci della busta paga che determinano il totale della retribuzione lorda mensile del lavoratore. La somma di queste voci viene poi ridotta dall'importo dei contributi previdenziali e dall'importo delle trattenute fiscali previste.
Le voci più ricorrenti che si trovano in un cedolino paga sono:

4. Terza sezione (piede del cedolino), come si arriva dal lordo al netto?

1. CALCOLARE L'IMPONIBILE PREVIDENZIALE

Questo è il valore sul quale verranno calcolati i contributi dovuti dal lavoratore all’I.N.P.S. per il mese di riferimento. L’aliquota contributiva a carico del lavoratore è solitamente individuata nel 9,19%, tuttavia, questa percentuale può variare in base a diversi fattori, come il tipo di azienda, la frequenza con cui si ricorre alla Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.), il settore produttivo di appartenenza e altri elementi specifici;

N.B.: In generale, vanno a costituire l’imponibile contributivo “tutti i redditi di lavoro dipendente, ossia tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro(art. 49, co. 1, D.P.R. n. 917/1986).
Esempio: le ore ordinarie, gli straordinari, le ore supplementari, la 13^ e la 14^ mensilità, ecc.

2. VERIFICARE L'APPLICAZIONE DELL'ESONERO I.V.S. 2024

La legge di bilancio del 2024 ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero dei contributi previdenziali per l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, relativamente ai periodi di paga che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;

Pertanto, risulta fondamentale controllare se il lavoratore rientra nei limiti di reddito previsti per l’applicazione dell’esonero I.V.S. 2024 (esonero 7% fino a 1923,00 euro di imponibile previdenziale e esonero 6% fino a 2692,00 euro di imponibile previdenziale).

Esempio pratico:

Imponibile previdenziale        832,00 €
Trattenute previdenziali (9,19%) - 76,46 €
Esonero I.V.S. (7%)      + 58,24 €
Imponibile fiscale mese corrente    813,78 €
Tot. trattenute previdenziali         18,22  €

3. CALCOLARE L'IMPONIBILE FISCALE

L’imponibile fiscale è la parte del reddito sulla quale viene calcolata l'IRPEF.
L'IRPEF è un'imposta progressiva che grava sul reddito, le cui aliquote sono variabili in base a specifici scaglioni di reddito (sotto riportati). È di natura personale, poiché è dovuta da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato per tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti (compresi i redditi generati all'estero).
L'imposta lorda si determina applicando all'imponibile fiscale le seguenti aliquote:

Per calcolare l'imposta netta dovuta dal lavoratore bisogna seguire questo iter:

3.1 Calcolare l'imponibile fiscale del mese di riferimento, il quale si ottiene sottraendo i contributi dovuti dal dipendente all'imponibile contributivo;
3.2 All'imponibile fiscale così determinato, si dovrà applicare l'imposta lorda utilizzando per l'anno 2024 le aliquote sopra indicate;
3.3 Dopo aver calcolato l'imposta lorda, sarà necessario determinare le detrazioni spettanti (per lavoro dipendente, per coniuge, per figli e per altri familiari a carico). Anche le detrazioni vengono calcolate in base a specifici scaglioni di reddito;
3.4 Sottraendo le detrazioni dall'imposta lorda, si otterrà l'imposta netta;

Tornando all'esempio di prima: 

Imponibile fiscale mese corrente precedentemente calcolato      813,78
Imposta lorda 23 %        - 187,16
Applicazione detrazioni calcolate in base al reddito, in questo caso  + 162,92
Imposta netta dovuta              24,24

N.B.: per il calcolo delle detrazioni, ogni anno, vengono specificati dall'Agenzia delle entrate gli scaglioni e la formula di calcolo.

5. Quali altre voci troviamo?

IL TFR

Larticolo 2120 c.c. prevede che “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.

Ma cosa troviamo indicato nel cedolino? Solitamente viene indicato il

FERIE E PERMESSI

Nella busta paga, la situazione relativa a ferie e permessi del lavoratore dipendente è chiaramente indicata. Solitamente, vengono riportati due elementi: il rateo maturato nel mese di riferimento e il saldo delle ferie e dei permessi precedentemente accumulati. Il rateo mensile rappresenta la quantità di ferie e/o di permessi che il lavoratore ha maturato durante quel mese specifico, mentre il saldo precedente indica il totale delle ferie e dei permessi non ancora utilizzati, accumulati fino a quel momento. Queste informazioni permettono al lavoratore di tenere traccia del proprio diritto alle ferie e ai permessi, garantendo trasparenza e una corretta gestione delle assenze.