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ISSN 3103-5558
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Agevolazioni per i lavoratori rimpatriati

autore: 
Redazione
Febbraio 20, 2025

Sommario: 1. Interpello Agenzia delle Entrate: chiarimenti sul regime fiscale per i lavoratori impatriati 2. Parere dell'Agenzia delle Entrate

1. Interpello Agenzia delle Entrate: chiarimenti sul regime fiscale per i lavoratori impatriati

Nel contesto di un'istanza di interpello presentata il 20 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati", previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il quesito è stato posto da un cittadino italiano residente in Francia, che ha lavorato in Italia dal 2015 al 2016 per due datori di lavoro differenti. Nel 2018 si è trasferito in Francia per lavorare presso una società appartenente al medesimo gruppo della società per cui aveva lavorato in Italia. Ora, l'istante ha intenzione di rientrare in Italia a gennaio 2025, per lavorare di nuovo per la stessa società con cui aveva collaborato nel 2015-2016.

Il contribuente ha chiesto se possa fruire del regime agevolativo, considerato che ha trascorso sei periodi di imposta all'estero. In particolare, ha richiesto chiarimenti sul fatto che, al momento del rientro in Italia, lavorerà per una società con cui aveva avuto un rapporto di lavoro in passato, ma non immediatamente prima del trasferimento all'estero. L'istante ha ipotizzato che tale situazione possa comportare un allungamento del periodo minimo di permanenza all'estero, ai fini dell'applicazione del regime.

2. Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ha confermato che il periodo minimo di residenza all'estero ai fini dell'applicazione del regime agevolativo è di sei periodi d’imposta, poiché, come dichiarato dall'istante, non c'è coincidenza tra il datore di lavoro per cui il lavoratore era impiegato in Italia prima del trasferimento all'estero e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il rientro in Italia. In questo caso, il lavoratore ha rispettato il requisito di permanenza all’estero per il periodo previsto dal regime.

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